Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29232 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 28/12/2011), n.29232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7537-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati SGROI Antonino, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, nella sua qualità di successore

a titolo particolare del Banco Popolare di Verona e Novara Soc. Coop.

a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato RUSSO Sergio, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ANDREA GRIGOLI, FEDERICA FORESTI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A. – CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI VERONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 608/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/07/2009 R.G.N. 478/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato ROSSO SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 390/2005 il Tribunale di Verona aveva dichiarato, su ricorso del Banco Popolare di Verona e Novara Società Cooperativa a r.l., l’insussistenza dell’obbligo contributivo relativamente al beneficio derivante ai dipendenti della banca dalla concessione di mutui a tasso agevolato e rilevato che il carico contributivo era stato fatto gravare sulla differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso legale e gli interessi effettivamente pagati dai dipendenti, dichiarando l’inefficacia delle cartelle esattoriali opposte;

Con sentenza del 6.7.2009, la Corte di Appello di Venezia respingeva il gravame dell’INPS nei confronti della sentenza suddetta, evidenziando la mancanza di collegamento causale tra concessione di mutuo e rapporto di lavoro e la sussistenza di un profitto per il datore di lavoro, che escludeva la sussistenza di un costo aziendale e rilevando che nelle more del giudizio era stata emessa la sentenza n. 15954/2004 di questa Corte, che aveva affrontato la tematica in esame, anche se con riguardo a fattispecie in cui parte era l’INAIL, pervenendo alla conclusione che, essendo il tasso di interesse applicato ai dipendenti superiore al costo della raccolta, doveva ritenersi che il mutuo agevolato concesso ai dipendenti rappresentasse un’ utilità per l’istituto di credito e non certo un costo e che tale considerazione, unitamente a quella del valore di immagine relativo al servizio reso ai propri dipendenti ed al discredito potenziale in caso di servizio reso dalla concorrenza, induceva ad escludere la natura retributiva, seppure latamente intesa, dei detti mutui agevolati;

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, a cui la il Banco Popolare ha resistito con controricorso;.

In particolare, il ricorrente si è doluto che la Corte territoriale non abbia considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 27, come sostituito dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, applicabile ratione temporis, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore in danaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, osservando che le eccezioni al principio generale hanno carattere tassativo e che la L. 8 agosto 1995, n. 335, non aveva mutato la portata della precedente normativa, prevedendo espressamente il beneficio dei mutui agevolati.

– Ha osservato che la Corte di Cassazione, nella decisione 15954 del 16 agosto 2004 aveva obliterato la ricostruzione fatta nella decisione n. 1761 del 7 febbraio 2001, ritenendo che un’utilità è assoggettabile a contribuzione solo quando essa corrisponda ad un costo per chi la eroga e non soltanto quando chi la riceva paghi di meno del prezzo corrente. Nello specifico, peraltro, a dire dell’istituto, non poteva ipotizzarsi un costo della provvista per il datore di lavoro-banca, essendo il denaro nella sua disponibilità e con il quesito di diritto si è domandato se siano sottoponigli a contribuzione previdenziale i mutui a tasso agevolato concessi da un istituto bancario ai propri dipendenti, nel periodo antecedente all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18, primo periodo, individuandosi la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta nel differenziale tra il tasso di interesse praticato ai dipendenti e tasso di interesse legale previsto dall’art. 1284 c.c..

Ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa al Primo Presidente di questa Corte, sussistendo una contrasto nella Sezione Lavoro, atteso che le ricordate decisioni n. 1761 del 2001 e n. 15954 del 2004 pervengono – in materia di concessione di mutui a tasso agevolato concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti e con riferimento alla loro assoggettabilità a contribuzione previdenziale – a due opposte conclusioni, supportate ciascuna di esse da proprie ed autonome considerazioni. Ed invero, con la più risalente delle due sentenze – in una controversia tra una società e l’Inps con profili di indubbia analogia con quella in esame per avere ad oggetto (oltre ad alcuni benefits riconosciuti ai propri dipendenti dalla società) mutui e prestiti a tasso agevolato – è stato affermato che l’elencazione delle ipotesi di esclusione della base imponibile, contenuta nella L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2, è assolutamente tassativa, per cui, con riferimento a tali mutui e prestiti ai dipendenti, il relativo beneficio deve essere computato per intero nella base di calcolo della retribuzione contributiva relativamente, però, ai periodi precedenti all’entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, il cui art. 2, comma 18, regolando, invece, per la prima volta espressamente la materia in esame, ha disposto che rientra nella retribuzione imponibile solo il cinquanta per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista ed il tasso agevolato applicato ai dipendenti.

Nel pervenire a tale conclusione i giudici di legittimità – dopo avere premesso che il già citato art. 8, seppure norma speciale, non poteva abrogare la precedente disciplina di carattere generale – hanno poi rimarcato come la ratio della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 – e delle successive modificazioni – debba essere individuata, anche alla stregua della lettera della legge, nel senso che nel concetto di retribuzione assoggettabile a contribuzione vanno comprese tutte le erogazioni, anche in natura che, in quanto provenienti dal datore di lavoro (per essere collegate con la causa del contratto e senza autonomia rispetto ad esso) concorrono a formare latu sensu la retribuzione; nozione questa non limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività, mentre il carattere tassativo della elencazione delle somme che restano escluse dalla retribuzione imponibile implica che l’accertamento della riconducibilità, o meno, di una determinata erogazione ad una delle voci contenuta in tale elencazione, deve essere compiuta con estrema rigorosità.

Tale decisione – condivisa nel suo iter argomentativo da Cass. 12 dicembre 2002 n. 17788 in una fattispecie riguardante le erogazioni ai dipendenti di anticipi di somme di denaro senza interessi (almeno per quanto riguardava la natura legale degli stessi) – non risulta, però, in linea con la statuizione di Cass. 16 agosto 2004 n. 15954.

Questa sentenza, infatti – nel confermare la statuizione del giudice di appello, che non aveva ritenuto assoggettabile a contributi previdenziali i mutui erogati ai propri dipendenti da un istituto bancario nella misura della differenza tra il tasso di interesse legale e quello praticato ai dipendenti stessi (dopo avere accertato che, benchè conveniente rispetto ai tassi di mercato, esso risultava comunque superiore al costo della raccolta e, conseguentemente, fonte di un utile per la banca) – ha poi statuito che un simile mutuo può rientrare nella nozione di retribuzione utilizzata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (e, pertanto, può concorrere a determinare la base imponibile previdenziale), solo qualora essa costituisca un costo per chi lo eroga, non essendo sufficiente a tal fine che chi la riceva paghi un prezzo inferiore rispetto a quello corrente, mancando altrimenti la dipendenza tra quanto erogato ed il rapporto di lavoro.

Al fine di attestare la già denunziata assenza di un chiaro ed uniforme indirizzo giurisprudenziale sulla tematica in oggetto è utile, infine, il riferimento anche a Cass. 23 marzo 2001 n. 4262, che ritiene assoggettabile a contributi previdenziali ed assistenziali qualsiasi utilità economica che soggettivamente proviene dal datore di lavoro e che – sotto il profilo oggettivo e causale – sia attribuita al lavoratore come corrispettivo della sua funzione (strettamente retributiva, previdenziale, assistenziale) dell’utilità stessa. La Corte – sempre in un caso in cui si controverteva sull’assoggettamento a contributi previdenziali delle somme pari alla differenza fra il tasso degli interessi legali e quello praticato ai dipendenti che avevano attenuto mutui ipotecari a condizioni agevolate rispetto a quelle praticate alla clientela esterna – ha affermato che la decisione dell’assoggettabilità di tali utilità alla contribuzione è condizionata a monte dal problema della connessione, in nesso di derivazione dal rapporto di lavoro, per cui si collocano fuori della retribuzione (in senso per così dire “ontologico”) soltanto le attribuzioni patrimoniali estranee al rapporto di lavoro.

Si riscontra, dunque, come detto, sul thema decidendum, un contrasto giurisprudenziale all’interno della Sezione lavoro e, conseguentemente, configurando la questione dell’assoggettamento dell’imposizione contributiva sui mutui a tassi agevolati concessi dal datore di lavoro ai dipendenti “una questione di massima di particolare importanza” (anche in ragione delle conseguenze derivanti dalla interpretazione da dare – ai fini della decisione della presente controversia – sull’ambito di operatività della L. n. 153 del 1969, art. 12, anche con riferimento alle successive modifiche a tale disposizione apportate) la controversia va rimessa, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, al Primo Presidente della Corte di Cassazione per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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