Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29232 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 21/12/2020), n.29232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 408-2020 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catanzaro, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il

28/11/2019 R.G.N. 2547/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento depositato il 28.11.2019, ha rigettato il ricorso proposto da M.L., cittadino del Bangladesh, avverso il diniego della competente Commissione territoriale in ordine alle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e della protezione umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo paese di origine a causa di alcuni contrasti tra suo padre e lo zio per la proprietà di un terreno che era a lui intestato; di essersi visto rifiutare dalla Polizia le denunce per le aggressioni subite dallo zio che era una persona potente; di essere andato in Libia, ove aveva soggiornato due anni, e di avere deciso di lasciare anche tale Paese perchè il suo datore di lavoro (che era un pasticciere) non lo retribuiva e lo picchiava quando chiedeva il denaro che gli sarebbe spettato; di lavorare come apprendista a Firenze e di avere frequentato la scuola per tre mesi.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni da lui rese ed al mancato supporto probatorio.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame delle dichiarazioni rese da esso ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine.

4. Con il terzo motivo M.L. si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14:

5. Con il quarto motivo si sostiene, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. Con una quinta doglianza si eccepisce l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 così come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6 in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost..

7. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma del difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

8. Essa, infatti, non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro, oggetto del presente ricorso, e pertanto, non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c..

9. Nè a tal fine può essere valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente tale obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quanto meno con l’indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa.

10. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente “al presente giudizio” e, quindi, non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro (cfr. in termini Cass. n. 15211 del 2020).

11. Alla stregua di quanto esposto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

12. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

13. In relazione a quanto dispone il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè il pagamento del doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato gravi sul difensore della parte richiedente asilo (e non su quest’ultima), avendo il difensore presentato un ricorso privo di valida procura del quale si è assunto la esclusiva responsabilità (Cass. n. 32008 del 2019; Cass. n. 25435 del 2019, Cass. n. 18283 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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