Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29231 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19861/2009 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. FERRAIRONI 25 ed. T3/C, presso lo studio dell’Avvocato

ATTOLINO Vittorio, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/14/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 03/03/2009, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 80-14-2009, depositata il 10.3.2009, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 2000 con contestazione di maggior reddito determinato induttivamente per effetto dell’applicazione degli studi di settore – è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto che l’accertamento non era consistito in una mera ed acritica trasposizione di calcoli in base agli studi di settore me vi è stata un’ulteriore ricerca probatoria dell’effettiva capacità del contribuente, ed inoltre ha ritenuto che il contribuente medesimo non aveva adempiuto all’onere probatorio incombentegli di provare con elementi certi il contrario di quanto dedotto dall’Ufficio.

Il contribuente ha proposto ricorso affidandolo a due motivi.

L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso appare inammissibile.

Ed infatti (rubricato come “insufficiente ed apodittica motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360, n. 5” e dato per valido che dall’ultimo capoverso di esso si possa desumere quel momento di sintesi in defettibilmente necessario ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.) esso è centrato sull’assunto che il giudice di appello – nel valorizzare “l’ulteriore ricerca probatoria dell’effettiva capacità” del contribuente fatta nell’avviso di accertamento – non ha tenuto presente a questi fini l’ulteriore documentazione prodotta in causa dal contribuente stesso.

Dell’anzidetta documentazione, però, la parte ricorrente non fa nessuna specifica indicazione, sicchè non è chi non veda che il motivo risulta configgente con il canone dell’autosufficienza del ricorso.

Quanto poi al secondo motivo (rubricato sotto la tipologia della violazione o falsa applicazione di norma di diritto, quest’ultima non specificamente identificata), esso non è assistito da quel quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.,per tutte, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007), deve indefettibilmente corredare il motivo con cui si lamentino vizi diversi da quello concernente la motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 8 luglio 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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