Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29231 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3798-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA

n.29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3775/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO DELLI

PRISCOLI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, lamentando di non avere mai ricevuto comunicazione della data fissata per la trattazione dell’udienza di appello.

Con ordinanza interlocutoria n. 11710 del 2017 la Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito, constatandosi il difetto della comunicazione della data della suddetta udienza.

Successivamente, rilevato il difetto della notifica del ricorso in Cassazione ad Equitalia sud s.p.a. (effettuata erroneamente all’avv. Laura Laurenti a corso Italia), con una successiva ordinanza interlocutoria n. 27845 del 2017, questa Corte disponeva il rinnovo della notifica, che veniva correttamente effettuata (sempre all’avv. Laura Laurenti ma a via Cassiodoro).

La censura è fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, di recente ribadito da Cass. n. 28843 del 2017 e Cass. n. 1786 del 2016, secondo cui nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata.

Il ricorso del contribuente va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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