Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29230 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1728/2010 proposto da:
L.A. (OMISSIS), in qualità di titolare
dell’omonima ditta individuale cessata in data 21/12/2004,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo
studio dell’Avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FARACE Carmine giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 61/14/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, del 25/09/2008 depositata il 27/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che, con sentenza del 27 novembre 2008, la CTR-Lombardia ha rigettato l’appello proposto da L.A. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, confermando gli avvisi di accertamento per IRAP 2002 (229.635,30 Euro) e 2003 (605.392,67 Euro); che l’8 gennaio 2010, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; che l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale discussione delle causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Con il primo e assorbente motivo, corredato da idoneo quesito, il ricorrente giustamente denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza e degli atti presupposti per avere la CTR deliberato senza che fosse stata data comunicazione dell’udienza al contribuente. Rileva, sulla scorta di atti trascritti nel ricorso per la sua autosufficienza, che la segreteria della CTR inutilmente aveva tentato di dare avviso al contribuente con comunicazione inviata a suo nome e all’indirizzo del suo difensore, ma senza riportare anche le generalità del professionista e la sua qualità di domiciliatario. Sicchè l’avviso non era stato recapitato perchè, ovviamente, L.A. era risultato sconosciuto all’indirizzo dello stabile, ove era situato lo studio del suo difensore domiciliatario.
Va, quindi, data continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione, determina la nullità della decisione della commissione tributaria. Tale orientamento, inaugurato da Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 28/08/2000, ha trovato ripetuta conferme (es. Sez. 5, Sentenza n. 11014 del 14/07/2003) e non v’c ragione per discostarsene.
La sentenza d’appello va, dunque, cassata con rinvio della causa alla CTR competente per nuovo giudizio e la regolamentazione anche delle spese di legittimità.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti e che non sono state presentate memorie;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;
considerato che, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011