Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29230 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 21/12/2020), n.29230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 426-2020 proposto da:

S.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso PREFETTURA –

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1958/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/10/2019 r.g.n. 2037/18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 27.11.2018 che aveva rigettato la domanda

con la quale S.I. aveva chiesto che si riconoscesse il suo stato di rifugiato ovvero, in via subordinata, il suo diritto alla protezione umanitaria domande già respinte dalla Commissione territoriale competente.

2. Il giudice di appello, pur ritenuta ammissibile l’impugnazione proposta con atto di citazione invece che con ricorso, ha poi ritenuto destituite di fondamento le domande avanzate.

2.1. Nel rammentare quali sono i presupposti necessari per ottenere il riconoscimento dello stato giuridico di rifugiato (ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e successivi artt. 7 e 8) ovvero per conseguire la protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 14, lett. g) e h) e del medesimo decreto) come interpretati sia dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che dalla Corte di Cassazione, il giudice di appello ha ricordato che è onere di chi si voglia avvalere della protezione internazionale allegare e dimostrare quali siano i pericoli, nel contesto della situazione del paese di provenienza, con specifico riferimento alla sua situazione personale.

2.2. Ha quindi escluso che le ragioni esposte alla Commissione territoriale (di aver lasciato il paese per non essere sacrificato al dio della comunità cui apparteneva la propria famiglia) erano contraddittorie, poco attendibili, prive di concreti riscontri probatori e non potevano comportare l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Si trattava infatti di situazioni di rilievo penale che avrebbero potuto e dovuto essere denunciate e risolte dalle forze di polizia locale.

2.3. Ha poi escluso che vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria non essendovi rischio di torture o maltrattamenti nè essendo dimostrata una situazione di violenza indiscriminata nel paese.

2.4. Con riguardo poi al riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ha osservato che “i gravi motivi di carattere umanitario” che impongono il riconoscimento della tutela, atipica e residuale, richiedono l’esistenza di una situazione di vulnerabilità di carattere transitorio, da valutare in concreto e con riguardo al singolo caso. La Corte di merito ha evidenziato quindi che nel caso di specie non risultava neppure allegata una situazione di emergenza che giustificasse il riconoscimento della tutela azionata.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.I. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3, Direttiva 2013/32, per essere stata omessa dalla Corte di merito l’audizione personale dell’interessato sollecitata dal ricorrente per fornire un quadro circostanziato delle ragioni che lo avevano spinto all’espatrio.

5. Con il secondo motivo il ricorrente il ricorrente deduce che la sentenza della corte territoriale, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 avrebbe omesso di valutare il livello di integrazione del ricorrente ed i documenti a tal fine prodotti nel giudizio di appello.

6. Con il terzo motivo poi il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6 e 14 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. da 8 a 27 e degli artt. 2 e 3 della CEDU. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la documentazione allegata dalla quale emergeva il pericolo di danno grave alla vita ed avrebbe del pari errato nel valutare l’esistenza del pericolo di danno grave per ottenere la protezione sussidiaria omettendo di tenere conto delle possibili ritorsioni e della sostanziale assenza di protezione da parte dello Stato. Osserva che la Corte di merito avrebbe trascurato di valutare, poi, anche d’ufficio la situazione del paese di provenienza sulla base di report aggiornati.

7. Con il quarto motivo, infine, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione alla mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del ricorrente. Sostiene il ricorrente che, stante l’avvenuta segnalazione delle gravi violazioni di un diritto fondamentale della persona, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere quanto meno la richiesta di protezione umanitaria ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali D.L. n. 113 del 2018, ex art. 1, comma 9 tenuto conto del comprovato percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente e dell’esistenza dei presupposti per la concessione del chiesto permesso di soggiorno.

8. Il ricorso, le cui censure possono essere esaminate congiuntamente, deve essere accolto.

8.1. Va in primo luogo rilevato che se nel procedimento relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente in grado di appello – atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. 14/05/2020 n. 8931 e 07/02/2018 n. 3003 – tuttavia alla parte è consentito produrre documenti nuovi, la cui valutazione di indispensabilità è rimessa alla Corte di merito che ne potrà tenere conto per verificare quale sia la situazione del Paese di provenienza e riscontrare l’esistenza di denunciati pericoli di pregiudizio dei diritti della persona.

8.2. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza del richiedente protezione è rilevante se correlata alla specifica posizione del richiedente stesso, e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero, come nella specie, in ragione delle proprie tendenze e stili di vita e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica.

8.3. Nel procedere a tale indagine il giudice del merito non può limitarsi, come ha fatto la Corte nel caso in esame, a considerazioni di carattere generale ma è tenuto a contestualizzare l’accertamento, procedendo se del caso ad approfondimenti istruttori anche officiosi, con specifico riguardo alla situazione denunciata.

8.4. Orbene la Corte territoriale ha ritenuto che la storia riferita dal richiedente – il quale aveva dichiarato di essere cristiano e di essere fuggito dalla Nigeria sollecitato dal padre che, appartenente ad una setta che celebrava ogni anno un sacrificio umano, lo aveva spinto a fuggire essendo questi stato individuato come il soggetto da sacrificare – non fosse attendibile e provata e dunque non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Nel pervenire a tale conclusione, tuttavia, la Corte di appello trascura del tutto di considerare la documentazione allegata al ricorso (che viene richiamata ed allegata al presente ricorso) che ha ad oggetto l’organizzazione del rito sacrificale denunciato ed omette del tutto di verificare l’esistenza delle denunciate pratiche della setta OGUN in Nigeria.

8.5. Quanto poi alla situazione del paese di provenienza la sentenza si sostanzia in una generica ricostruzione effettuata sulla base di report non aggiornati (2015-2017) priva di una indagine specifica che consenta di affermare che non sussistono pericoli di maltrattamenti, persecuzioni e danni gravi.

8.6. I passaggi motivazionali sono del tutto scollegati da una specifica indagine sulla situazione particolare denunciata che risulta complessivamente trascurata tanto che non è possibile ricostruire l’iter logico che ha condotto all’esclusione della minaccia connessa all’esistenza ed operatività della setta OGUN e delle possibili persecuzioni per motivi religiosi. In assenza di una elaborazione della situazione denunciata, che evidentemente dev’essere esplicato con riferimento alla condizione concreta del richiedente la protezione, la motivazione non può ritenersi rispettosa del cd. minimo costituzionale e la sentenza impugnata va ritenuta nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c..

8.7. Va del pari rammentato che con riguardo al riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti a maggior ragione ove il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 02/07/2020 n. 13573).

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, si atterrà ai principi dettati dalla Corte in motivazione. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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