Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29230 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6049-2018 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione avendo il giudicante erroneamente denegato la chiesta protezione sussidiaria, ancorchè alla luce di fonti informative ufficiali fosse comprovato nella regione di provenienza (Punjab) del richiedente il pericolo di attentati terroristici; e la protezione umanitaria, sebbene nella specie fossero rimaste accertate in relazione alle condizioni della regione di provenienza i rischi per l’incolumità del richiedente in caso di rimpatrio.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione convenuta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso non merita accoglimento, nessuno dei declinati profili di censura mostrandosi in grado di giustificare l’adozione dell’invocata pronuncia cassatoria.

3. Ed invero entrambi i motivi, quantunque deducenti una violazione di legge, si risolvono nella generica perorazione di un’inammissibile rinnovazione del sindacato di fatto operato dal giudice di merito, sollecitando questa Corte, sulla base di una personale ricognizioni dei datti fattuali della vicenda declinata in opposizione a quella fatta propria dal decidente, a rivisitare il giudizio a mezzo del quale quest’ultimo ha ritenuto di legittimare l’impugnato diniego rilevando l’insussistenza nella specie delle condizioni per dare ingresso tanto alla richiesta di protezione sussidiaria – segnatamente in ragione del fatto che in base agli elementi di conoscenza attinti da una pluralità di fonti, emanazione anche di organismi internazionali, la regione di provenienza del richiedente non è interessata da fenomeni riconducibili alla situazione indicata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) -; quanto alla subordinata richiesta di protezione umanitaria, esclusa sul presupposto che il percorso di integrazione compiuto dal richiedente non è di per sè solo fattore ostativo al rimpatrio ove non si accompagni, come nella specie, alla positiva indicazioni di altri fattori giustificativi della chiesta misura.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e insussistenza dei presupposti per l’applicazione del doppio contributo, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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