Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29230 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, (ud. 08/04/2019, dep. 12/11/2019), n.29230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15975/2015 proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO PERRIA;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 01/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.S., con atto notificato il 26.3.2012, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, B.L., affermando di avere acquistato da costui, costruttore edile, una unità abitativa in (OMISSIS), con atto in data 6 novembre 2002; che, successivamente, in detto immobile si erano manifestati dei vizi di costruzione, connessi a un fenomeno di umidità di risalita. Esponeva, altresì, che in sede di accertamento tecnico preventivo si era accertato che tale fenomeno dipendeva dalla mancata realizzazione di un adeguato vespaio di aereazione e dalla mancata posa di una guaina impermeabilizzante sul vespaio medesimo. Sosteneva l’attore che i vizi non erano stati eliminati da parte del venditore, neppure dopo l’accertamento tecnico preventivo, così che vi aveva provveduto egli direttamente per un costo di Euro 32.890,00. Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori aveva preso in locazione un immobile, corrispondendo un canone di Euro 600 mensili, per una durata di cinque mesi. Per l’effetto chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 40.077,85, comprensivo, anche delle spese legali dell’accertamento tecnico preventivo e delle spese della consulenza tecnica di ufficio svolta in quella sede.

Si costituiva il convenuto, deducendo che nel verbale di consegna dell’immobile in data 29 ottobre 2002, l’attore aveva espressamente accettato l’opera senza alcuna riserva e che in tal modo aveva rinunciato alla garanzia per vizi dell’opera prevista dall’art. 1667 c.c.. Inoltre, rilevava il convenuto, l’attore aveva modificato lo stato dei luoghi e anche ciò aveva comportato il venir meno del diritto alla garanzia. Deduceva, ancora, il convenuto che la consulenza tecnica d’ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo era nulla perchè non era stata inviata ai consulenti di parte la bozza della relazione, avendo il consulente d’ufficio provveduto ad inviarla, tra l’altro all’avvocato del convenuto e non al consulente, con un solo giorno di anticipo rispetto al deposito in cancelleria del testo definitivo della relazione. Da ciò, la violazione dei diritti di difesa e la nullità della consulenza. Il convenuto affermava, inoltre, che l’attore, dopo la consegna dell’immobile, aveva sopraelevato il piano di campagna circostante l’edificio e aveva apposto un placcaggio alto 60 cm. lungo le pareti, ciò che aveva impedito la traspirazione naturale dell’umidità di risalita. Fatto, questo, che si poneva come causa efficiente del manifestarsi del vizio. E, ancora il convenuto eccepiva che l’attore aveva affermato di aver preso conoscenza dei vizi con la perizia svolta dal suo tecnico ing. A., onde i vizi erano a lui noti fin da epoca prossima al 19 gennaio 2009. Avendo l’attore attivato il giudizio con citazione del marzo 2012 ed essendo nullo il procedimento per accertamento tecnico preventivo non poteva considerarsi utilmente azionata la garanzia verso l’appaltatore nel termine di decadenza biennale previsto dall’art. 1667 c.c..

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva, in data 16.10.2013, pronunciata, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dichiarava che con la sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile “senza riserva alcuna” l’attore non aveva rinunciato alla garanzia per vizi occulti; dichiarava, inoltre, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’Ing. S.A., depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3.

Quanto alla eccezione relativa all’allegata rinunzia del G. a far valere la garanzia per vizi dell’appalto, osservava che era infondata perchè l’accettazione dell’opera senza riserva alcuna rilevava esclusivamente quanto ai vizi palesi o conoscibili al momento della consegna e non anche per i vizi successivamente manifestatesi e, dunque, per i vizi occulti e non conoscibili, restando quali unici effetti determinati dalla accettazione dell’opera, senza riserva alcuna, la liberazione dell’appaltatore dalla garanzia per vizi palesi, il passaggio del rischio ex art. 1673 c.c. e l’acquisto del diritto al pagamento dell’intero prezzo dell’appalto. Nel caso specifico, osservava il giudice di primo grado, trattandosi di un dedotto fenomeno di umidità, doveva ritenersi che tale vizio non fosse evidente e non fosse conoscibile al momento della consegna, dovendosi, di conseguenza, ritenere che il documento relativo alla rinuncia alla garanzia per vizi non operasse nel caso specifico in presenza di allegati vizi da ritenersi occulti e non conoscibili. Riguardo poi alla dedotta decadenza dell’attore dalla garanzia per non averla azionata entro i due anni dalla scoperta dei vizi, ritenne che si trattasse di eccezione che meritava d’essere approfondita con concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 e con l’espletamento delle prove tenendosi conto che da parte dell’attore si era dedotto e offerto di provare come il convenuto avesse riconosciuto i vizi, situazione questa che se provata avrebbe comportato la conseguente applicazione all’azione proposta del termine prescrizionale ordinario.

Avverso detta sentenza, interponeva appello l’attore, chiedendone la riforma, limitatamente alla statuizione relativa alla nullità della consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. Si costituiva il convenuto che preliminarmente sosteneva il ricorrere della inammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., di fatto chiedendo nel merito la conferma della sentenza non definitiva, proponendo appello incidentale con riferimento all’allegata esistenza di una statuizione del primo giudice in punto di esclusione della prescrizione per avvenuto decorso dei termini per la proposizione dell’azione di garanzia per vizi.

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 228 del 2015, rigettava, sia l’appello principale, che l’appello incidentale e confermava la sentenza impugnata; compensava le spese del giudizio. Anche la Corte Cagliaritana confermava la nullità della consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’Ing. S.A. depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, derivante dalla violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3, posto che risultava che il CTU aveva trasmesso solo il giorno prima del deposito della relazione una comunicazione al difensore del B., che avrebbe depositato la relazione, epperò, avrebbe dovuto comunicare la relazione ai consulenti di parte, entro i termini stabiliti dal giudice, ai sensi dell’art. 195, comma 3.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G.S. con ricorso affidato ad un motivo. B.L. in questa sede è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso G.S. lamenta la violazione dell’art. 156 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale, nel dichiarare la nullità della perizia tecnica perchè la stessa non era stata comunicata ai consulenti delle parti, non avrebbe tenuto conto che l’art. 195 c.p.c., non ha comminato alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto dei termini di comunicazione. E di più, non avrebbe tenuto conto le indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione citata dalla stessa Corte di Appello e, cioè, che la mancata comunicazione della relazione alle parti “non comporta certamente nullità della consulenza, ma al massimo una irregolarità per altro non tradottasi in nocumento del diritto di difesa (….)”.

1.1.- Il motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 23493 del 09/10/2017) che dell’art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti, anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza, così, in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonchè le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo.

L’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte integra, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo, quindi, assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c.. Pertanto, tale nullità, in quanto nullità a carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, oppure per rinnovazione, cioè, ove il Giudice, con propria scelta discrezionale, disponga il recupero del contraddittorio sui risultati dell’indagine in modo da potere comunque, all’esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri a lui attribuiti, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., cioè vale a dire, valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.

Ora, nel caso in esame, la nullità non risulta sanata, posto che, come evidenzia la sentenza, tale nullità è stata rilevata da B. nella prima udienza successiva al deposito della consulenza tecnica e il Tribunale non ha disposto la rinnovazione del contraddittorio. Per altro, la questione relativa alla rinnovazione del contraddittorio non poteva costituire oggetto di appello nè il contraddittorio avrebbe potuto essere disposto dal Giudice dell’appello, dato che, come ha correttamente evidenziato la Corte distrettuale, l’impugnazione sulla sentenza non definitiva è limitata al contenuto della stessa senza possibilità di disporre la rinnovazione di atti, che è riservata eventualmente al giudice di primo grado, che ancor deve pronunciare la sentenza definitiva (Cass. 24163 del 2013).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese, dato che B.L., in questa fase, è rimasto intimato. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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