Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2923 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2923 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18901-2012 proposto da:
BOSCARINO GIUSEPPE BSCGPP50E21H163N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo
studio dell’avvocato MAGNANO SAN LIO MARCELLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAUCERI
FRANCESCO;
– ricorrente contro

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DISCIPLINA NOTAI
SICILIA, CONSIGLIO NOTARILE CATANIA, PROCURATORE
GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE
GENERALE CORTE APPELLO PALERMO;
– intimati –

Data pubblicazione: 10/02/2014

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2013 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;

Francesco, difensori del ricorrente che hanno chiesto
l’accoglimento dell difese depositate;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. Luigi SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

it

t

ì

uditi gli Avvocati MAGNANO SAN LIO Marcello, MAUCERI

Ritenuto che l’atto per il quale il notaio Boscarino è stato incolpato è stato stipulato il 20-5-2008;
Considerato che con ordinanza di questa stessa sezione della Corte del 16-10-2012 n. 17697 è
stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 146 primo e secondo comma della legge 16-2-1913 n. 89 come sostituito dall’art. 29 del D.

direttivi di cui all’art. 7 della legge 28-11-2005 n. 246 e, segnatamente, al comma 1, lett. e), n. 3, il
quale concerne unicamente la previsione della sospensione della prescrizione in caso di
procedimento penale, mentre non riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione (in
precedenza non prevista), né l’allungamento del relativo termine (da quattro a cinque anni);

Rilevato che la decisione della Corte Costituzionale al riguardo potrebbe avere una diretta
incidenza nella presente controversia, posto che la prescrizione dell’azione disciplinare nei
confronti del notaio può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 14-4-2013 n.
6487);

Ritenuto quindi che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di tale decisione

P.Q.M.
La Corte
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 19-12-2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

LGS. 1-8-2006 n. 249 per eccesso di delega in riferimento all’art. 76 Cost. ed ai principi e criteri

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