Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2923 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27261/2018 proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi,

278, presso lo studio dell’avvocato Claudia Cannizzaro, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Sanasi, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; PREFETTURA DI BARI;

– controricorrenti –

avverso le ordinanze del Giudice di Pace di Bari, depositate il

05/02/2018, nn. 118/18 r.g. 9037/17 e 117/18 r.g. 9039/17;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Bari con l’ordinanza in epigrafe indicata ha dichiarato l’improcedibilità, in applicazione del principio del ne bis in idem, del ricorso iscritto al n. 9039/2017 proposto da K.R., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bari in data 24 ottobre 2017 per avere l’adito giudice già deciso la domanda con la distinta ordinanza n. 118/2017 adottata nel distinto procedimento r.g.n. 9037/2017.

2. K.R. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza e di quella pronunciata in pari data dal medesimo giudice nel diverso procedimento n. 9037/2017, con due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 273 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa.

Il Giudice di Pace avrebbe dovuto riunire i due procedimenti introdotti da ricorsi depositati in tempi distinti e non dichiarare l’improcedibilità di uno dei due, richiamando in modo erroneo il principio del ne bis in idem.

Inoltre l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’improcedibilità era stata adottata prima di quella che aveva deciso il merito della lite. Se il Giudice di Pace avesse proceduto a riunire i giudizi avrebbe pronunciato, in quello definito in rito, anche sui diversi motivi esposti nel distinto e non esaminato ricorso.

Il ricorso cumulativo proposto avverso due ordinanze doveva ritenersi comunque ammissibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: art. 111 Cost., comma 6 e art. 7 Cost.; artt. 112 e 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; e vizio di motivazione dell’ordinanza emessa nel procedimento n. 9037/2017 nonchè del presupposto decreto prefettizio di espulsione emesso a Bari il 24 ottobre 2017; degli artt. 24,25,97,111,113 Cost.; art. 296, comma 2, TUFUE; art. 41, comma 2, lett. c), Carta dei diritti fondamentali della U.E.; L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 3; art. 1 Protocollo n. 7 CEDU; art. 2 Protocollo, art. 4 CEDU; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5-bis, art. 9, comma 4, art. 9-bis, comma 6, art. 15, comma 1, carenza dei presupposti di legge per l’emissione del decreto prefettizio impugnato; omessa motivazione e/o motivazione apparente dell’ordinanza di convalida emessa nel giudizio 9037/17 e dei provvedimenti presupposti in relazione alla ritenuta pericolosità del ricorrente; dell’art. 13 CEDU e art. 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della UE.

Il ricorrente, pur titolare di permesso di soggiorno, era stato valutato come persona pericolosa in quanto la sua permanenza nel territorio dello Stato avrebbe potuto agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali ed il Giudice di Pace con l’ordinanza n. 118/2017, che aveva pronunciato sul merito dell’opposizione al decreto prefettizio, aveva illegittimamente convalidato il provvedimento di espulsione ritenendo l’opponente responsabile di propaganda a carattere antioccidentale e antisemita oltre che di forme di esaltazione del martirio ed il suo legame con soggetti già tratti in arresto per reati di terrorismo. La motivazione del provvedimento prefettizio e di quello adottato dal giudice, che non aveva valutato quanto esposto dai difensori del ricorrente, era apparente e di mero stile e non idonea a rappresentare il percorso logico osservato dal giudice.

3. Il primo motivo è inammissibile perchè non sorretto da interesse alla sua proposizione nei termini di seguito indicati.

3.1. Come rilevato dall’Avvocatura erariale, il ricorrente non ha interesse azionabile ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a denunciare l’omessa riunione dei due procedimenti, aventi rispettivamente r.g. n. 9039 e n. 9037 del 2017, originati dai due distinti ricorsi proposti dalla parte avverso il medesimo provvedimento amministrativo di espulsione.

L’interesse a vedersi esaminato, nel merito l’opposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8, definita nel giudizio n. 9039/2017 con declaratoria di improcedibilità non vale infatti a dare contenuto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., al proposto ricorso per cassazione, avendo la medesima parte ottenuto siffatta pronuncia nel distinto giudizio n. 9037/2017 non allegando il ricorrente profili che, non comuni ai due ricorsi e propri soltanto di quello definito con pronuncia di improcedibilità, avrebbero diversamente sostenuto la proposta opposizione.

3.2. Il motivo si presta ad una ulteriore valutazione di inammissibilità – che assorbe nel suo rilievo il vaglio stesso del secondo motivo di ricorso – nella insussistenza della fattispecie integrativa del ricorso cumulativo nel giudizio di legittimità.

Questa Corte di cassazione afferma, con orientamento ormai costante, l’ammissibilità del ricorso per cassazione cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti allo stesso rapporto giuridico (Cass. SU n. 3692 del 16/02/2009, in materia tributaria; Cass. n. 21005 del 06/08/2019 in genere; in materia di fallimento cfr. Cass. n. 30880 del 29/11/2018).

Ciò posto, deve pur sempre trattarsi di provvedimenti che, relativi alla stesse parti ed al medesimo rapporto dipendano, però, per intero, dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause e, in ipotesi, suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio.

Tanto non si realizza nella fattispecie in esame in cui le distinte ordinanze del Giudice di Pace hanno definito l’una nel merito e l’altra con pronuncia in rito la vicenda espulsiva oggetto del provvedimento prefettizio impugnato sicchè non vi è una identità di questioni da risolvere che, comune alle cause, sia capace di dar vita ad un unico giudicato.

Solo quest’ultimo, definito dall’identità soggettiva ed oggettiva dei suoi termini, resta, come tale, tutelabile nel giudizio di cassazione in risposta alle esigenze di economia dei giudizi e di prevenzione di giudicati contrasti.

4. Il secondo motivo è comunque inammissibile per genericità e perchè volto, al di là delle dedotte censure per violazione di legge e vizio di motivazione, ad una non consentita, nel giudizio di legittimità, rivisitazione,attuale della vicenda di lite (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere all’amministrazione costituitasi le spese di lite liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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