Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2923 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2923 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 9/11/2017

sul ricorso proposto da:

PASOTTI ALCIDE ANGIOLINO, elettivamente domiciliato in Roma,
via M.Prestinari n.13 presso lo studio dell’Avv.Giuseppe Ramadori e
rappresentato e difeso dall’Avv.Domenico D’Arrigo per procura in calce al
controricorso
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardiatgez. di Brescia, n.107/31/11, depositata in data 8 novembre
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
novembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.

Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Alcide
Angiolino Pasotti di avvisi di accertamento relativi ad ilor e iperf dell’anno
di imposta 1995, conseguenti alla constatazione di contabilizzazione di

Data pubblicazione: 07/02/2018

fatture riconducibili ad operazioni inesistenti, il contribuente propone
ricorso, su quattro motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui
la C.T.R. della Lombardia, pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito
di sentenza di questa Corte, aveva dichiarato la legittimità dell’atto
impugnato;
il Giudice di appello, in particolare, riteneva che il contribuente, a
fronte degli elementi indiziari allegati dall’Ufficio, non avesse fornito

testimoniali rese nel procedimento penale incoato ai danni del Pasotti né
l’assoluzione di quest’ultimo;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art.375, secondo
comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ., introdotti dall’art. l bis del d.l. 31
agosto 2016 n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2016 n.197.
Considerato che:
il primo motivo -con il quale si deduce, ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c.,
la nullità della sentenza impugnata, ex art.36 d.lgs. n.546 del 1992 per avere
la C.T.R. pronunciato, con violazione dell’art.112 c.p.c., con riferimento ad
una società (non parte del giudizio) mentre il contribuente era titolare di una
ditta individuale- è manifestamente infondato, essendo evidente dalla lettura
complessiva del testo della motivazione che il riferimento operato dal
Giudice di appello ad una società è frutto di un mero refuso di carattere
materiale, privo di rilevanza e decisività;
gli ulteriori motivi , prospettanti (il secondo) omessa ed (il terzo)
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
ai sensi dell’art.360, I comma, n.5 cod.proc.civ.- sono egualmente infondati;
in particolare, il contribuente, con il secondo motivo, si duole che la
C.T.R. nel ritenere non fornita la necessaria prova contraria, non avrebbe
esaminato le risultanze dell’istruttoria del processo penale e del p.v.c.
redatto dalla Guardia di finanza mentre con il terzo deduce l’insufficienza
della motivazione per avere la C.T.R. omesso di esplicitare i criteri che
l’avevano indotta a ritenere prive di rilievo le risultanze istruttorie del
processo penale nonché del p.v.c. redatto dalla Guardia di finanza;
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alcuna prova contraria, non ritenendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni

per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez.U. Sentenza n.24148 del 25/10/2013): <>;
alla luce di detti principi, i mezzi sono inammissibili laddove, la
Commissione tributaria regionale ha, sia pure sinteticamente, motivato sulla
sussistenza di tutti gli elementi in fatto offerti in giudizio (che dimostra di
avere integralmente esaminato) e ha, anche, chiarito le ragioni per le quali
ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito, a fronte degli elementi
indiziari forniti dall’Amministrazione, la necessaria prova contraria sulla
veridicità delle operazioni commerciali nei termini riportati nelle fatture;
di contro i mezzi d’impugnazione si risolvono in un’inammissibile
censura alla valutazione dei mezzi istruttori effettuata dal Giudice di merito;
con il quarto motivo, sotto l’egida della violazione di legge, il
ricorrente invoca l’applicazione dell ‘ius superveniens costituito dall’art.8
d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012
n.44 chiedendo, pertanto, che venga riconosciuta la deducibilità di tutti i
costi contestati, vertendosi in ipotesi di operazioni soggettivamente
inesistenti;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte la deducibilità dei
costi, ai sensi dell’art. 14 comma 4 bis L.537/1993, come sostituito dall’art. 8
DI n.16/2012 conv. nella L.44/2012 si applica alle sole operazioni
soggettivamente inesistenti ( Cass. 10167/2012). In particolare, in terna di
imposte sui redditi, è stato precisato che, a norma dell’art. 14, comma 4 bis,
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degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece,

legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8,
comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile
2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi alle sole
operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per
commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere
fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre

competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ( Cass.24426/2013);
si è, infine, specificato (Cass.n. 26461 del 17/12/2014) che <>;
alla luce di detti principi, condivisi dal Collegio, la sentenza
impugnata va cassata, solo per tale profilo, e va disposto il rinvio al Giudice
di appello affinché, oltre a regolare le spese di questo giudizio, accerti i
presupposti per l’applicazione dello ius superveniens, come sopra indicati,
P.Q.M.
In accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, cassa, nei limiti di
cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.
Il Presidente

1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettiva& inerenza,

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