Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2923 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13914/2015 proposto da:

ABACUS MARINE S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato CORDELIA MARIA RITA

GREGORIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10321/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI, emessa il 24/11/2014 e depositata il

27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Abacus Marine spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha rideterminato la movimentazione bancaria non giustificata per l’anno 2007 in Euro 424.580, 41 a carico della società contribuente.

L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

L’unico motivo proposto dalla parte ricorrente, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è manifestamente fondato, non essendosi la CTR conformata al principio secondo il quale le particolari ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dal fisco, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, non possono consistere nell’imminente scadenza del termine decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio, qualora ciò sia dovuto esclusivamente ad inerzia o negligenza di quest’ultimo e non anche ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine – Cass. n. 1869/2014, Cass. n. 3142/2014 e Cass. n. 9424/2014, Cass. n. 22786/2015.

Per converso, il giudice di appello ha invece ritenuto la legittimità dell’atto accertativo notificato senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo esistenti in re ipsa le ragioni di urgenza per il solo fatto dell’approssimarsi della scadenza del termine decadenziale.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sui temi oggetto di controversia, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente annullando l’atto impugnato.

Compensa le spese del giudizio di merito ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate quelle di legittimità, che liquida in favore della ricorrente in Euro 4000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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