Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29228 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29228
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1458-2010 proposto da:
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
V. CICERONE 4 9, presso lo studio dell’avvocato STINGONE CARMINE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PINCIOTTI ANNAMARIA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PINETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio
dell’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende
giusta Delib. G.C. 3 marzo 2005, n. 29 in calce al controricorso e
giusta procura a margine all’atto di costituzione di primo grado;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/1/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di L’AQUILA, del 21/10/2008 depositata il 21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO è presente
il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“La CTP di Teramo, in fattispecie di avviso d’accertamento per ICI notificato dal Comune di Pineto ad G.A., accoglie il ricorso del contribuente. La CTR-Abruzzo, adita in sede di gravame dall’amministrazione municipale, così dispone:
accoglie l’appello del Comune di Pineto e rigetta il ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.
In motivazione, nel concludere la loro pronunzia, i giudici di seconde cure affermano:
L’atto d’appello deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della decisione di primo grado e conferma dell’impugnato accertamento nell’an ma non nel quantum, che deve essere rideterminato dal Comune impositore basandosi sui criteri indicati in motivazione.
Sulla nullità della sentenza d’appello, per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, fonda il primo e assorbente motivo di ricorso per cassazione il contribuente. Contrariamente al diverso assunto del contro ricorrente, in effetti, la pronunzia della CTR è radicalmente viziata.
Infatti, il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all’attribuzione di un diritto ad una delle parti, trova applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non è invece estensibile al caso in cui esso non abbia contenuto precettivo ma si limiti al rigetto della domanda (cfr. in generale Sez. U, Sentenza n. 6706 del 16/06/1993 e nel processo tributario Sez. 5, Sentenza n. 22148 del 16/10/2006).
Nella specie il dispositivo rigetta il ricorso del contribuente – e dunque conferma in toto l’impugnato accertamento – il che non si correla affatto con la motivazione che parla di conferma dell’impugnato accertamento nell’an ma non nel quantum.
La sentenza n. 155/1/08 va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente per nuovo giudizio.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.
Rilevato che la relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti e che queste non hanno presentato memorie;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Abruzzo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011