Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29227 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 21/12/2020), n.29227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 729-2020 proposto da:

L.Z., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSALIA BENNATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4597/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/11/2019 R.G.N. 142/2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– 1. la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 novembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da L.Z. avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessata, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte territoriale – per quanto qui ancora interessa – ha ritenuto conformemente al primo giudice, in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, che non fosse credibile il racconto dell’istante circa l’abbandono della Cina “per poter professare liberamente la religione cristiana evangelica”, rispetto alla quale sarebbe stata oggetto di atti di persecuzione; la Corte ha considerato poi che “nemmeno astrattamente… i motivi allegati dalla appellante potrebbero giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria”; infine è stata negata la protezione umanitaria perchè “al riguardo l’appellante (in Italia dall’agosto 2015) ha allegato di aver svolto attività di volontariato e frequentato corsi di lingua: senonchè il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 – secondo la Corte – esclude espressamente che le attività di istruzione e lavorative costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire al richiedente asilo di condurre una vita attiva nella suddetta fase, in vista dell’eventuale accoglimento della domanda e di un possibile percorso futuro di integrazione”;

3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3): violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14”;

si deduce la motivazione apparente della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di credibilità del racconto della richiedente protezione, che sarebbe invece “ben circostanziato e corredato di date, nomi, dettagli”; si lamenta che la Corte avrebbe basato “la propria decisione su generiche informazioni sulla situazione interna della Cina, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza che il giudice abbia utilizzato il proprio potere officioso di indagine”; si evidenzia ancora la motivazione apparente della decisione gravata, assumendo che “non è possibile il rimpatrio verso un paese dove lo straniero può essere perseguitato per ragioni religiose, circostanza quest’ultima che è stata positivamente accertata anche nel provvedimento impugnato proprio in relazione al culto di appartenenza”;

2. il motivo non può trovare accoglimento;

con esso si denunciano pretesi errores in iudicando della Corte territoriale ma, come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare errori di diritto che sarebbero stati compiuti dalla Corte d’Appello, critica nella sostanza la valutazione dei giudici del merito in ordine alla mancanza di credibilità del racconto della richiedente protezione;

tuttavia è noto che, qualora le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

nel caso, la Corte d’Appello ha confermato la valutazione già compiuta in prime cure dell’esame delle dichiarazioni dellirichiedente, sicchè la doglianza costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che i giudici cui il merito compete hanno compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone sufficiente motivazione, affatto apparente;

3. con il secondo motivo si denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”;

si sostiene che la Corte territoriale avrebbe “omesso l’esame dei fatti decisivi costituiti dai gravi episodi di violenza, degradanti e lesivi della dignità umana subiti in Cina dalla ricorrente specificamente riferiti dalla medesima i quali dimostrano l’effettiva partecipazione attiva all’attività della Chiesa domestica, e che le violenze e le torture subite non sono consistiti in semplici atti di criminalità comune non diversa da quella esistente in altri paesi, bensì atti aggressivi riconducibili ad una situazione di violenza di matrice politica, contraria alla libertà di culto”; si assume poi che “la sentenza impugnata, ricalcando pedissequamente la precedente ordinanza del Tribunale, appare del tutto superficiale e totalmente carente di istruttoria, avendo l’odierna ricorrente senz’altro diritto di vedersi riconosciuta, quanto meno, la protezione sussidiaria”; infine, quanto alla protezione umanitaria, la ricorrente sostiene che “se tornasse in Cina dovrebbe rinunciare alla propria libertà religiosa e lasciare un’esistenza libera e dignitosa e sarebbe nuovamente costretta a nascondersi e sarebbe anche oggetto delle pesanti persecuzioni e violenze che ha raccontato”;

4. anche tali censure non meritano di essere condivise;

nel motivo innanzi tutto si invoca irritualmente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in una ipotesi di cd. “doppia conforme” in cui siffatta denuncia è preclusa (cfr. art. 348 ter c.p.c., u.c.; v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014), mentre il riferimento ad una pretesa nullità della sentenza è di stile, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato sussiste ed il fatto che essa non sia condivisa dalla ricorrente non la rende certamente nulla;

– in realtà la L.Z. pretenderebbe un nuovo giudizio di merito di terza istanza che non può essere richiesto alla Corte di legittimità, atteso che il disaccordo articolato in punto di valutazione della condizione della richiedente protezione si declina in un alternativo apprezzamento del materiale istruttorio, insindacabile in questa sede, perchè trasfuso in una motivazione che ha dato conto dei criteri seguiti in termini giuridicamente corretti e logicamente plausibili;

invero anche tale mezzo di impugnazione parte dall’asserita credibilità d’un narrato ritenuto – invece – non credibile dai giudici di merito, con un accertamento di fatto non rivedibile innanzi a questa Corte; quanto poi alla protezione umanitaria, da un lato la sentenza impugnata ha motivato con il dire che le attività formative e/o lavorative intraprese in Italia non sono di per sè titolo sufficiente per accedere a tale tipo di protezione (conformemente al principio espresso dalle Sezioni unite civili con la sent. n. 29459 del 2019), dall’altro la doglianza mossa dalla ricorrente si limita a ribadire (ai fini della protezione umanitaria) quella riferita violazione della sua libertà religiosa e di culto cui la sentenza impugnata, invece, non ha creduto;

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla va liquidato per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA