Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29226 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1326/2010 proposto da:

PORTA VITTORIA S.R.L. (OMISSIS), incorporante della Immobiliare

Porta Vittoria s.p.a., in persona del legale rappresentante,

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

FRANCIA 197, presso lo studio dell’Avvocato LEMME Giuliano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARINELLI LETIZIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA FISCALE CENTRALE

DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 37/49/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, del 26/002/2009 depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato LEMME FABRIZIO (per delega dell’Avvocato LEMME

GIULIANO) difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del

ricorso;

è presente il P.M., in persona del Dott. SORRENTINO Federico, che si

riporta alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 37/49/09 la CTR – Lombardia ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla soc. Immobiliare Porta Vittoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma delle decisione di prime cure, ha determinato in Euro 16.769.355,50, al 31 dicembre 1992, il valore delle unità immobiliari oggetto di avviso di rettifica e liquidazione n. 27571/2000/INVIM. Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la soc. Porta Vittoria, incorporante la soc. Immobiliare Porta Vittoria; la parte pubblica resiste con controricorso.

Il ricorso è manifestamente inammissibile:

a. Il primo motivo è inammissibile, perchè il quesito di diritto dica se, nel processo tributario in grado di appello, in mancanza di impugnazione sia principale della contribuente, sia incidentale dell’Agenzia delle entrate sa punto della vertenza (nella specie:

tipologia e dimensioni delle unità immobiliari soggette a INVIM decennale) decisa dalla sentenza di primo grado e non oggetto di questione rilevatile d’ufficio, la sentenza delle commissione tributaria regionale potesse riformare la sentenza di primo grado su tale punto, riguardante la sola censura di violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54, 56, 57; art. 112 c.p.c.) ex art. 360 c.p.c., n. 3, è del tutto lacunoso, tautologico e privo dei riferimenti fattuali necessari ai fini della sintesi originale e autosufficiente richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., nell’interpretazione corrente di questa Corte di legittimità (Sez. U 11210/08). Esso avrebbe dovuto comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che la parte ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo; la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il mezzo inammissibile (Cass. 24339/08). Nè il quesito di diritto può essere desunto o integrato dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi finale (ciascun motivo si deve concludere…), originale e autosufficiente, della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 20409/2008).

b. Inoltre, le censure motivazionali di cui al secondo mezzo (pag.

13) trascurano che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U. 12339/2010).

Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti e che queste hanno presentato memorie;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che, disatteso il ricorso, da ciò consegue anche la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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