Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29226 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 21/12/2020), n.29226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 404-2020 proposto da:

I.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 793/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/05/2019 R.G.N. 1678/2018.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 793 del 2019, ha rigettato l’appello proposto da I.S. avverso il provvedimento che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

2. Il richiedente, dichiaratosi cittadino nigeriano, nel corso dell’istruttoria amministrativa, aveva affermato di avere lasciato la Nigeria a causa della sua omosessualità. In particolare, aveva riferito di avere intrapreso una relazione con un uomo all’età di 30 anni; di avere in seguito allacciato un’altra relazione, nel corso della quale era stato scoperto, inseguito e picchiato; di avere chiesto aiuto al padre, che però, una volta appreso della omosessualità del figlio, lo aveva avvertito che in Nigeria avrebbe potuto essere arrestato e trattenuto in carcere per quindici anni. A supporto della narrazione aveva mostrato un articolo di giornale, con la sua fotografia, relativa alla vicenda narrata.

3. La Corte di appello, premesso che non appariva necessario procedere ad una nuova audizione, atteso che sulla base delle allegazioni di parte e dei documenti prodotti la causa era matura per la decisione, e ripercorso l’iter amministrativo e giudiziario ed esposti i tratti salienti delle tutele invocate, ha rigettato i motivi di gravame, osservando – in sintesi – quanto segue.

a) Quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) entrambe basate sulla dedotta omosessualità, il racconto, privo dei requisiti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non può essere ritenuto attendibile, oltre ad essere vago e superficiale e a tratti addirittura contraddittorio in ordine alla dinamica dei fatti e alle circostanze che avevano indotto il ricorrente a fuggire (pagg. 6-8 sent.). Si è in presenza di una versione volontariamente architettata per attribuire alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato un fondamento che invece non possiede. Tanto più inverosimile è l’affermazione del richiedente di avere appreso solo all’età di 30 anni che in Nigeria l’omosessualità è perseguibile per legge. Quanto all’articolo di giornale che dimostrerebbe che la notizia che riguardava il richiedente era divenuta di dominio pubblico, vi sono dubbi sulla autenticità del documento e non sono state fornite spiegazioni plausibili in merito alle circostanze in cui il giornalista sarebbe venuto in possesso della foto di identità dell’ I..

b) Quanto alla situazione politica generale della Nigeria, deve escludersi il rischio di una minaccia grave alla vita o alla persona dell’appellante derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non essendovi attualmente in Nigeria alcuna situazione di conflitto interessante l’intero paese. Non si tratta di un paese attualmente in situazione di guerra civile, da cui derivi un pericolo generale per l’incolumità dei suoi abitanti. Nella regione di provenienza dell’appellante (che ha dichiarato di essere nato e vissuto a (OMISSIS) nella regione di Delta State), non vi è una situazione di conflitto armato, nè è ravvisabile alcuna situazione di scontro tra forze governative, come pure confermato da recenti, accreditati report internazionali (specificamente indicati e analizzati a pag. 10 sent.).

4. In merito alla domanda di protezione umanitaria, manca qualsiasi allegazione in fatto che possa essere ricondotta alle previsioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1. Nessuna considerazione è stata svolta in sede di appello in merito ad una situazione di vulnerabilità in cui verserebbe l’appellante, se non il rischio per la sua sicurezza in caso di rimpatrio, circostanza già smentita da quanto detto in precedenza. Il richiedente non ha provato, ed invero neppure allegato, di avere realizzato un grado adeguato di integrazione sociale nel nostro Paese. Pertanto, all’esito della comparazione tra la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine e quella attuale, deve concludersi per l’insussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

5. Per la cassazione di tale sentenza I.S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di appello omesso di svolgere ulteriori approfondimenti sulla narrazione del richiedente, ritenuta non credibile, senza considerare il principio di cooperazione istruttoria officiosa che grava sul giudicante.

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di appello omesso di esercitare i poteri di integrazione istruttoria anche con riguardo alla situazione vigente in Nigeria. Ad oggi, a differenza di quanto affermato dalla Corte di appello di Torino, la situazione di conflitto generalizzato risulta essere grave, come può evincersi dal sito “viaggiare sicuri” e dall’ultimo rapporto di Amnesty International (2017/2018).

8. Con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di un fatto decisivo o omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte di appello considerato la situazione di disordine generale presente in Nigeria. Inoltre, recentemente il richiedente ha reperito un’occupazione lavorativa in Italia. “Tale dato, benchè nuovo, non può non essere reso noto…nella revisione del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Torino”.

9. Il ricorso è inammissibile.

10. La ratio decidendi su cui la sentenza si fonda non è limitata al rilievo di non credibilità del racconto dell’interessato. La sentenza ha ampiamente motivato, citando le fonti da cui ha tratto il proprio convincimento, circa l’inesistenza di rischi di danno grave in caso di rientro nel paese di origine del richiedente. Si tratta di un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

11.Quanto alle fonti informative utilizzate per valutare la situazione esistente in Nigeria, la Corte di appello ha rispettato l’onere, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in tali termini, cfr. Cass. n. 13449 del 2019; v. pure 13897 del 2019). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020). E’ ben vero che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. n. 13897 del 2019), ciò tuttavia non può valere ad esonerare il ricorrente dall’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione.

12. Nel caso in esame, il motivo di ricorso mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito. Si censura l’apprezzamento che di tali fonti è stata fatta dal giudice di merito, ampiamente e logicamente argomentata in sentenza. Anche tale censura si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

13. Quanto al terzo motivo, va osservato che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso.

14.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno innanzitutto chiarito che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

15.Le Sezioni Unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in difformità da quanto ritenuto nella ordinanza di rimessione 11749/2019):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che era necessario dar seguito a quell’orientamento di legittimità (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 11110 e n. 12082 del 2019) nonchè della prevalente giurisprudenza di merito, che assegnava rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare, come già detto, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

16.Tale orientamento, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi di questa Corte (v., tra le tante, Cass. nn. 2563, 2964, 3776, 3780, 5584, 7599 7675, 7809, 8232, 8819, 8020 del 2020), è ribadito da questo Collegio.

17. Trattasi di valutazione rimessa al giudice di merito, cui compete tale raffronto con i dati disponibili al momento in cui è chiamato a decidere e dunque all’attualità. In tale contesto, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali.

18.Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello evidenziato che erano mancate finanche le allegazioni in fatto circa un eventuale percorso di integrazione in Italia o in ordine ad altre specifiche gravi circostanze personali o familiari atte ad essere poste a confronto con la situazione che verrebbe a crearsi in caso di rientro nel Paese di provenienza. La sentenza riferisce che erano mancate in sede di appello specifiche censure o puntuali considerazioni in merito ad una specifica situazione di vulnerabilità in cui verserebbe l’appellante, se non il rischio per la sua sicurezza in caso di rientro, questione che – come già detto – i giudici di merito hanno affrontato e deciso con giudizio di merito immune da vizi.

19. Lo stesso ricorso per cassazione non denuncia l’omesso esame di motivi di appello, nè l’omessa indagine su fatti decisivi per il giudizio, ulteriori rispetto alle deduzioni riguardanti la situazione politica della Nigeria, di cui si è detto con riguardo ai precedenti motivi.

20. Nè può rilevare in questa sede di legittimità la nuova allegazione di un’occupazione lavorativa recentemente reperita dal richiedente, corredata da documentazione a supporto (nuovo contratto di lavoro stipulato dal ricorrente quale operaio edile per il periodo settembre/dicembre 2019). E’ noto che nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa (cfr. ex plurimis Cass. n. 4415 del 2020 e 18464 del 2018).

21.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

22.Occorre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

23. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che “La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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