Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29226 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 12/11/2019), n.29226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3493-2015 proposto da:

S.M.G., Sa.Am., ex lege domiciliati in Roma,

p.zza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e

rappresentati e difesi dall’avvocato Luciano Sandrini;

– ricorrenti –

contro

G.M., ex lege domiciliato in Roma, p.zza Cavour presso la

cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Giovanni Battista Campeis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2014 della Corte d’appello di Trieste,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale nella

persona di Mistri Corrado che ha concluso per l’inammissibilità ed

in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Il presente giudizio di cassazione trae origine dal ricorso notificato da S.M.G. e Sa.Am. a G.M. avverso la sentenza n. 471 depositata il 31 luglio 2014 della Corte d’appello di Trieste.

2.In parziale accoglimento dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti, la corte giuliana aveva ridotto l’importo cui essi erano stati condannati dal Tribunale di Udine.

2.1. Il giudice di primo grado aveva statuito sulla domanda del G. volta ad accertare l’inadempimento alle obbligazioni assunte dai venditori S.- Sa. con il contratto di compravendita concluso nel 2008, con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni ex art. 1497 c.c. procurati all’acquirente G., atteso che il piano terra non era dotato di abitabilità in ossequio alla L.R. Friuli – Venezia Giulia n. 44 del 1985, art. 24.

2.3. I venditori avevano, invece, fatto colposamente intendere l’autonoma destinazione abitativa anche del piano terra mediante l’esibizione di un utilizzo abitativo dello stesso durante la visita dell’immobile e nella descrizione contrattuale del bene oggetto di vendita l’immobile era stato indicato come “fabbricato ad uso civile abitazione disposto su tre livelli”.

3.La corte territoriale aveva respinto l’appello riguardante la conclusione del giudice di prime cure per la parte relativa l’accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno fondata sull’art. 1497 c.c. in considerazione della colpa dei venditori consistente, come indicato nella pag. 9 della sentenza di prime cure (letteralmente richiamata sul punto dalla corte territoriale) nell’aver esibito un utilizzo abitativo del piano terreno e l’avere recepito la chiara volontà dei compratori di utilizzarli allo stesso modo senza avvertirli che tale utilizzo non sarebbe stato consentito.

4. La corte distrettuale aveva, invece, parzialmente accolto l’appello limitatamente ai costi del ripristino del locale destinato ad uso deposito attrezzi agricoli, illegittimamente ricompresi fra quelli dovuti dai convenuti, dal momento che per espressa previsione contrattuale detto fabbricato non era destinato ad abitazione.

4.1. L’importo della condanna era stato conseguentemente ridotto da 52.469,55 in Euro 37.061,75.

5. In seguito a detta riforma erano state nuovamente liquidate anche le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

6.La cassazione della sentenza d’appello è chiesta sulla base di quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste G.M. con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c. lamentando che la motivazione sarebbe meramente apparente, essendosi la corte territoriale limitata ad esprimere condivisione rispetto alle ragioni poste dal tribunale a fondamento della decisione.

1.1.Il motivo è infondato.

1.2. Come chiarito nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014 il sindacato sulla motivazione consentito, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012, deve essere inteso come riduzione al minimo costituzionale da intendersi quale mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, quale motivazione apparente ovvero quale contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero quale motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

1.3.Con riguardo poi alla motivazione per relationem ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., essa è ritenuta ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (cfr. Cass. 7347/2012; id. 21978/2018; id.28139/2018).

1.4.Ciò posto, nel caso di specie non si versa in nessuna delle sopra indicate fattispecie, dal momento che la corte territoriale ha indicato chiaramente le censure mosse dagli appellanti alla pronuncia del tribunale e. richiamata la disposizione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 che prevede la sentenza redatta in forma abbreviata, ha esaminato tutti i cinque motivi di appello e, in relazione ai primi tre, ne ha ritenuto l’infondatezza, richiamando le considerazioni evidentemente ritenute più incisive della pronuncia appellata.

1.5.In primo luogo, la descrizione fatta nel contratto del bene compravenduto è un elemento oggettivo, rispetto al quale il richiamo ai provvedimenti autorizzativi dell’edificazione, non configurano un elemento integrativo di quella ma ne attestano la regolarità edilizia.

1.6.In secondo luogo, la mancanza del certificato di abitabilità riguardava solo il piano terreno che non aveva l’altezza minima prescritta e che ciononostante era stato presentato dai venditori come abitato e, quindi, normativamente abitabile.

1.7. La corte territoriale cita, in effetti, dei punti dell’argomentazione del giudice di primo grado (cfr. pagg. 8 e 9) ma lo fa valorizzandoli in funzione della disamina dei motivi di appello specificamente indicati nelle pagine 5, 6, e 7 della sentenza e pertanto non vi è una motivazione apparente.

2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento ovvero la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 112 c.p.c., artt. 1497 e 2909 c.c. per avere i giudici di merito in violazione del principio della domanda ritenuto la domanda attorea fondata sull’art. 1497 c.c. sebbene fosse stata proposta in termini di aliud pro alio ovvero di accertamento dei vizi della cosa compravenduta, entrambi titoli diversi da quello ritenuto e fondato sulla mancanza di qualità del bene compravenduto.

2.1.Il motivo non è fondato.

2.2. Il giudice non è incorso in extrapetizione ed anzi, come evidenziato dagli stessi ricorrenti a pag. 17 del ricorso, il tribunale ha qualificato (cfr. Cass.12943/2012) la domanda attorea nei termini di cui all’art. 1497 c.c. accertandone i presupposti soggettivi e quelli fattuali relativi alla volontà negoziale, e quindi non ci può essere stato giudicato interno sull’ipotesi di inquadramento diversa dall’art. 1497 c.c..

2.3. Costituisce, infatti, principio consolidato che in tema d’interpretazione della domanda, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione dando al rapporto dedotto in giudizio il “nomen iuris” anche in difformità rispetto alla prospettazione formulata dalle parti, purchè lasci inalterati il “petitum” e la “causa petendi” azionati e, quindi, non attribuisca un bene diverso da quello domandato e non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto (cfr. Cass. 10922/2005).

2.4.Pertanto, incorre nel vizio d’extrapetizione la decisione che, in presenza di una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta, accolga la domanda, ritenendo la cosa – sulla base dell’esame di corrispondenza intercorsa fra le parti – priva delle qualità pattuite per l’uso al quale la stessa era destinata, poichè, a differenza della garanzia per vizi – che ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore l’azione di cui all’art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’art. 1453 c.c., postula che l’inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell’alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente.

2.5.Inoltre, poichè nell’ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l’indagine che il giudice deve compiere ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all’uso al quale la stessa è “normalmente” destinata.

2.6. Ciò posto – e richiamata la peculiarità della fattispecie della mancanza di abitabilità nella vendita di immobile destinato ad abitazione, in funzione delle possibili cause e conseguenze di detta mancanza – nel caso di specie nessuna censura di extrapuò essere fondatamente sollevata.

3.Con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 1985, art. 2 in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 24 e agli artt. 1368 e 1369 c.c. nonchè alla L. n. 1150 del 1942 per avere la corte territoriale erroneamente individuato la normativa edilizia da applicare ai fini della abitabilità agibilità del piano terra.

3.1 Ad avviso dei ricorrenti la corte territoriale aveva illegittimamente applicato ai fini della individuazione dell’altezza minima necessaria ai fini dell’abitabilità/agibilità quella di 250 cm in luogo di quella indicata nell’art. 3 della medesima legge regionale secondo la quale gli immobili di civile abitazione possono essere composti da vani adibiti ad abitazione e da vani accessori/servizi la cui altezza deve essere superiore rispettivamente a 150-140 cm e nella media a 220 cm.

3.2.Conseguentemente configurerebbe un’errata affermazione quella secondo cui l’altezza minima prescritta dalla normativa edilizia sarebbe quella di 250 c.m. prevista per i vani adibiti ad abitazione.

3.3. La doglianza è infondata. In realtà la sentenza non ha errato nell’applicare la norma, ma ha stabilito che le qualità promesse comprendevano l’abitabilità piena di tutti e tre i livelli senza distinzioni riduttive al piano terra. Ha pertanto sanzionato la mancanza di abitabilità relativa a detto piano.

3.4. Il motivo per altro verso appare inammissibile perchè involge questione interpretativa che non si rinviene nella sentenza nei termini qui formulati, limitandosi la corte territoriale a fare riferimento all’agibilità/abitabilità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 24.

3.5. I ricorrenti non indicano quando e dove avessero sollevato in precedenza la questione ora posta, in modo da consentire alla corte di verificare di controllare “ex actis” la non novità di tale asserzione, prima di esaminare la questione stessa (cfr. Cass.15196/2018; id.1435/2013; id.27568/2017) che richiederebbe accertamenti di merito.

4. Con il quarto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza o del procedimento ovvero la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 c.c. per avere il giudice di prime cure supplito d’ufficio alla totale carenza di allegazione probatorie del quantum di risarcimento, disponendo la CTU non per verificare la congruità dei costi risarcibili come eventualmente allegati, ma per determinare il costo dei lavori necessari così ponendo a fondamento della decisione sul quantum risarcibile una prova non proposta dall’attore ma disposta d’ufficio supplendo alla carenza di allegazione probatoria dell’attore.

4.1. Il motivo, come rilevato in controricorso, appare in parte inammissibile, perchè censura profili riguardanti la sentenza di primo grado e coperti dal giudicato interno non essendo stati dedotti in sede di appello e in parte infondato. Sui punti “voce 3” e voci di danno da 10) a 13) la corte territoriale si è pronunciata e la censura mira a chiedere una rivisitazione della decisione del giudice di merito.

4.2.Infatti, partendo dalla ricostruzione di quanto accertato dal giudice di prime cure, la pronuncia gravata si concentra sulle due doglianze relative allo scavo a mano ed i costi dell’impiantistica, su cui la corte si è espressamente pronunciata a pag.11 della sentenza con valutazione non sindacabile, nei termini richiesti, dal giudice di legittimità.

5. L’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso.

6. In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

7.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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