Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29225 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1047/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NOCERA UMBRA 166, presso lo studio dell’Avvocato SANTOLO

GUADAGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINO Giuseppe giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/36/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, del 17/11/2008 depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza del 26 febbraio 2009 la CTR-Lombardia rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di C. B., agente di commercio, confermando il rimborso IRAP riconosciuto dai giudici di prime cure.

Affida la motivazione della decisione unicamente alle seguenti brevi proposizioni: Rileva la commissione come nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente si evincono componenti negative di reddito (per acquisto di beni strumentali, retribuzione di collaboratori, ecc.) che non possono dirsi sintomatiche della componente di stabile organizzazione nelle percezione del reddito del contribuente, che deriva in prevalenza dal lavoro personale. La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata, con compensazione integrale delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate; il contribuente resiste con controricorso.

Quella in esame è una sorta di motivazione per relationem della sentenza d’appello mediante rinvio alla decisione di prime cure.

Sennonchè, la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando, come nella specie, la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisicene del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutandone d’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 3, Sentenze n. 15483 del 11/06/2008 e n. 2268 del 02/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 18625 del 12/08/2010).

In sostanza, era necessario che, sia pur sinteticamente, la CTR fornisse, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dall’Agenzia soccombente, potendo risultare solo per questa (minimale) via appagante e corretto il percorso argomentativo eventualmente desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 16/02/2007).

Nella specie, nella narrazione in fatto, la CTR si limita a sintetizzare l’oggetto generico della vertenza, mentre, nella motivazione in diritto manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei motivi di censura; di talchè il generico rinvio dei giudici d’appello alle dichiarazioni dei redditi e la conseguente adesione alla decisione di prime cure appaiono acritiche, svincolate dal contenuto del gravame, indefinite e insignificanti, attagliandosi astrattamente a qualsivoglia ipotesi.

Dunque, le poche righe di motivazione, rinviante e adesiva, rendono la stessa puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante.

Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al primo motivo e, assorbito l’altro, la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti e che queste non hanno presentato memorie;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che, accolto il primo motivo e assorbito l’altro, la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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