Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29225 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 21/12/2020), n.29225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 277/2020 proposto da:

S.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 13998/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 20/11/2019 r.g.n. 1183/2019.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso al Tribunale di Ancona, S.C., proveniente dal (OMISSIS), impugnava la decisione della Commissione Territoriale di Ancona con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, e delle altre forme sussidiarie di protezione, deducendo di essere orfano di entrambi i genitori e di essere stato affidato allo zio che tuttavia non volle vendere un bovino per pagargli gli studi, cosa da cui nacque una lite nel corso della quale suo figlio si fratturò una gamba.

Il Tribunale (sent. 20.11.19) respingeva l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S. affidato a quattro motivi, mentre il Ministero ha depositato memoria al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione orale, non tenutasi stante la natura camerale del procedimento.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con i primi due motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale compiuto alcuna indagine istruttoria, oltre all’audizione del richiedente.

I motivi sono infondati in quanto non è stata allegata alcuna situazione che possa essere indagata attraverso informative o richieste di C.O.I., stante la natura episodica ed irripetibile dell’episodio denunciato, neppure rapportabile ad uno dei casi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Converrà infatti chiarire che un dovere di cooperazione istruttoria, sussiste solo nella misura in cui sia stato almeno assolto dal ricorrente il suo onere di allegazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, allegazione che deve quanto meno riguardare una delle situazioni di pericolo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 o 14, mentre nella specie è stato dedotto solo il timore soggettivo di rappresaglie da parte dello zio, non certo inerenti le condizioni generali e sociali del Paese d’origine (cfr. Cass. n. 10286/20 e n. 7985/20).

2.- Con terzo e quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale effettuato solo una parziale e insufficiente istruttoria sulla regione (in tesi Casamance) di residenza in (OMISSIS) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in materia di protezione umanitaria.

Il motivi sono infondati essendo il Senegal stato riconosciuto sicuro dal D.M. 4 ottobre 2019, emanato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (G.U. n. 235/19). Lo stesso dicasi, come evidenziato dal Tribunale, quanto al report Freedom in the World 2018 ed al report del Dipartimento di Stato USA del 13.3.19. Difetta nella specie peraltro anche una chiara allegazione in ordine alla pericolosità della regione, trattandosi piuttosto di temute rappresaglie da parte dello zio (cfr. Cass. n. 7622/20), e dunque, semmai, di violenza privata ed irripetibile, in uno, quanto alla protezione umanitaria, a qualsivoglia allegazione in ordine alla particolare vulnerabilità del richiedente in caso di ritorno nel Paese d’origine. A ciò aggiungasi che una richiesta di difforme valutazione del fatto accertato, violerebbe il novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 8940/20), e ciò con particolare riguardo alla dedotta integrazione in Italia, esclusa dal Tribunale sulla base di alcuni contratti a tempo determinato.

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore, importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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