Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29225 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 12/11/2019), n.29225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5950-2015 proposto da:

D.B.R., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

PRONZELLO;

– ricorrenti –

contro

G.G., P.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell’avvocato

NICOLETTA MERCATI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CELESTINO CORICA, FRANCESCO CORICA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1339/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.B.R. e B.L. hanno convenuto innanzi al tribunale di Novara G.G. ed P.E. per sentir dichiarare il fabbricato e il terreno di proprietà dei primi in (OMISSIS) (in catasto (OMISSIS)) esenti da servitù, in particolare di passaggio, a favore dei confinanti mapp. (OMISSIS) di proprietà di questi ultimi, e in particolare, esenti dal diritto degli stessi di entrare – dopo essere acceduti attraverso l’androne carraio in mapp. (OMISSIS), all’area di corte del mapp. (OMISSIS) – nella loro proprietà mapp. (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) attraverso un nuovo cancelletto realizzato demolendo parte della recinzione tra il mapp. (OMISSIS) (ora (OMISSIS)) e il (OMISSIS); con condanna al ripristino e al risarcimento.

2. I signori G. e P. si sono costituiti rilevando che l’intero complesso era appartenuto a G.D. deceduto nel (OMISSIS) e che sino al (OMISSIS) esso aveva unico accesso carraio in via (OMISSIS), dal quale si accedeva sia al mapp. (OMISSIS) oggi dei signori D.B. e B. sia alla proprietà di essi convenuti attraverso il cancelletto posato sotto la linea di gronda; pur dopo la ristrutturazione del (OMISSIS), che aveva dotato il loro fabbricato di autonomo accesso carraio, essi non avevano perduto il diritto di accesso da (OMISSIS), per cui in via riconvenzionale chiedevano accertarsi il medesimo acquistato per destinazione del padre di famiglia o usucapione.

3. Nel corso del giudizio:

– è stata disposta c.t.u., che ha illustrato lo stato dei luoghi e gli esiti dell’atto di divisione per notar G. del (OMISSIS), con formazione di tre lotti pervenuti – dopo permute e vendite – agli attori quanto al lotto C e – dopo successione e vendita – ai convenuti quanto al lotto B. In particolare, il c.t.u. ha descritto la servitù costituita sul mapp. (OMISSIS) degli attori a favore del mapp. (OMISSIS) (ex (OMISSIS)) dei convenuti, collocata al di là della linea di gronda, essendo invece l’attuale cancelletto collocato sotto la linea di gronda in area non soggetta a servitù;

– sono stati ascoltati testimoni.

4. Con sentenza del 13/01/2011 il tribunale di Novara ha accertato l’acquisto per usucapione di servitù di passaggio, rigettando la domanda attrice e accogliendo la riconvenzionale, con conseguenti ordini al conservatore dei registri immobiliari.

5. La corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 09/07/2014 ha rigettato il gravame dei signori D.B. e B.. A sostegno della decisione la corte locale:

– ha ritenuto con il tribunale non ravvisabile la costituzione di una servitù del padre di famiglia (p. 11 della sentenza);

– quanto poi alla doglianza dell’appellante per cui il diritto di passaggio costituito in epoca remota per titolo, cui sarebbe seguito l’acquisto per usucapione, “non concerneva il… passaggio pedonale sul marciapiede, ma una striscia di m. 4 oltre l’area della gronda di mt. 1, mentre la vertenza attiene all’apposizione del cancello sul marciapiede… non… soggetto a servitù di passo” (pp. 11 e 12), ha ritenuto che “la lettura dell’atto” (alla p. 12 poi identificato nel rogito per notar G. del 1923) “sconfessa la ricostruzione dell’appellante, evidenzia l’ampiezza della servitù istituita e risalente al 1923, che era costituiva (sic) l’unico accesso ed era costituito (sic) dall’attuale cancello posto sulla proprietà di parte appellante” (p. 13 con taluni refusi che rendono il testo poco comprensibile – cfr. p. 16 del ricorso per cassazione); ha altresì ritenuto la corte d’appello (p. 14) che la servitù costituita sul mapp. (OMISSIS) degli attori a favore del mapp. (OMISSIS) (ex (OMISSIS)) dei convenuti, descritta nella planimetria 19/2 allegata alla relazione di c.t.u., sarebbe “esercitata attraverso un cancelletto di cui alle foto 2 della c.t.u.” (sic).

6. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i signori D.B. e B., cui hanno resistito i signori P. e G. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la corte d’appello pronunciata sul motivo d’appello con cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato che erroneamente, riferendo l’acquisto per usucapione al percorso asservito giusta il rogito per notar G. del (OMISSIS), il tribunale avesse poi ritenuto l’estensione della servitù oltre la linea di gronda, in guisa da essere ricompreso il cancelletto nel tratto asservito. Si sostiene che con “frase enigmatica” (sopra riportata) la corte d’appello avesse solo ritenuto che la lettura dell’atto per notar G., peraltro talora erroneamente individuato, sconfessasse l’assunto degli appellanti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1158,1140 e 2697 c.c., mentre con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo, anche in relazione agli artt. 1362 e 1158 c.c.. Con i due motivi si sostiene, tra l’altro, la violazione di norme di legge e l’omesso esame quanto alla consistenza della servitù, oggetto di usucapione, il cui percorso è stato ricostruito in base ai rogiti in atti di epoca remota: in base alla relazione di c.t.u. pur richiamata in sentenza (anche quanto alla planimetria 19/2) il percorso stesso sarebbe – diversamente da quanto asserito in sentenza – esterno alla linea di gronda, mentre il muretto con cancelletto si troverebbe sotto tale linea. Si sottolinea, altresì, l’errore in cui sarebbe incorsa la corte subalpina, in alcuni luoghi della sentenza, nell’identificare detto cancelletto.

3. I tre motivi sono strettamente connessi (essendo il secondo e il terzo altresì complementari tra loro) per cui vanno esaminati congiuntamente.

3.1. Essi sono fondati.

3.2. Se, come consta dalle trascrizioni in ricorso, l’acquisto per usucapione è stato riferito dal tribunale alla servitù quale emergente dal rogito per notar G. del (OMISSIS) (cui il giudice del merito avrebbe collegato anche le deposizioni testimoniali al fine di stabilirne la portata) e l’atto, come riferito anche nella relazione del c.t.u. e relativo allegato – planimetria 19/2 -, escludeva dal percorso della servitù la zona oggi occupata dal muretto con cancelletto, effettivamente i giudici del merito erano tenuti ad esaminare la questione dell’estensione della servitù quale dedotta esplicitamente all’interno dei motivi d’appello dagli odierni ricorrenti.

3.3. La sentenza, viceversa, al di là della sua contraddittorietà intrinseca (v. sub 3.4), non tratta il tema dell’estensione, e dello stesso oggetto, della riconosciuta servitù.

3.4. Dovendo il ricorso accogliersi per quanto innanzi, resta assorbito ogni altro profilo relativo a errori diversi in cui sarebbe caduta la corte territoriale (si v. in particolare la contraddizione tra la corretta ricostruzione del dubbio posto dagli appellanti circa il percorso asservito e l’asserzione per cui la servitù, insistente eventualmente su altra striscia, si eserciterebbe “attraverso un cancelletto di cui alle foto 2 della c.t.u.”, in tesi collocato su zona non asservita), posto che il rinnovato esame ne rende superflua la valutazione; il riesame delle questioni consentirà ai giudici del rinvio anche di chiarire in qual modo, ove su zona asservita, la collocazione di un muretto con cancelletto possa trovare titolo in una servitù, invece, di passaggio sulla zona stessa (e non su zona contermine).

4. In definitiva la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla corte d’appello di Torino in altra sezione, che si designa anche al fine di governare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Torino, in altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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