Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29223 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. II, 12/11/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 12/11/2019), n.29223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5458-2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALUMBO 26, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CLAUDIO GAETA;

– ricorrente –

contro

COMUNE FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N. 4, presso lo studio

dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata l’08/01/2014 la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello spiegato dal condominio del (OMISSIS) in (OMISSIS), nei confronti del comune di Forio avverso la sentenza del tribunale di Napoli depositata il 19/09/2006. Con essa il tribunale aveva rigettato la domanda del condominio di accertamento dell’inesistenza di una servitù di pubblico passaggio a favore del comune sul tratto di strada – parte comune del condominio – che da (OMISSIS) conduce alla (OMISSIS), accogliendo la domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di uso pubblico.

2. A sostegno della decisione la corte d’appello, condividendo e integrando le valutazioni probatorie del tribunale, ha ritenuto: – il sussistere di un interesse pubblico sotteso all’uso del tratto viario, atteso che – pur in presenza di altri percorsi – esso congiunge la (OMISSIS) e la (OMISSIS) in modo più agevole; – raggiunta, mediante l’escussione dei testi, la prova dell’uso pubblico ultraventennale; essere stato esteso l’uso del bene a una collettività indeterminata di individui uti cives e non uti singuli.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il condominio del (OMISSIS) in (OMISSIS) sulla base di due motivi. Il comune di Forio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 825 c.c.. Si denuncia erronea valutazione in ordine al sussistere del pubblico interesse ai fini della dichiarata usucapione della servitù di uso pubblico, anche inteso detto pubblico interesse quale maggior comodità del percorso rispetto ad altri; ciò in quanto la valutazione sarebbe stata effettuata in assenza di approfondimenti istruttori e, in particolare, di c.t.u.. Si sottolinea la mancanza nel tratto viario di infrastrutture e la sua utilizzabilità solo per raggiungere edifici privati.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, individuato nelle risultanze dell’ordinanza sindacale n. 393/98, con cui si ingiungeva ai condomini del parco di consentire il passaggio viario. In particolare, si lamenta che la corte partenopea abbia omesso di percepire che detta ordinanza era testualmente formulata nel senso della temporaneità dell’ordine, sino al ripristino della viabilità pubblica. Il fatto di cui sarebbe omesso l’esame sarebbe decisivo, in quanto la valutazione della temporaneità dell’ordine evidenzierebbe la mancanza di pubblico interesse fuori dal caso di emergenza in questione.

3. I due motivi sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.

3.1. Da un lato, essi non propongono – al di là della veste apparente del primo motivo, intitolato quale violazione dell’art. 825 c.c. alcuna effettiva questione interpretativa della norma, onde il giudice del merito l’abbia violata o falsamente applicata. In tal senso, non sussiste alcun dedotto error in iudicando.

3.2. Si introducono, piuttosto, soprattutto nell’ambito del primo motivo, doglianze circa l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e si lamenta non essere stata disposta – in particolare – consulenza tecnica d’ufficio in merito all’effettivo sussistere del pubblico interesse, ravvisato nella maggior comodità del percorso viario rispetto al tessuto stradale esistente. A completamento di ciò, nel secondo motivo si fornisce una lettura dell’ordinanza comunale n. 393/98 quale elemento fattuale asseritamente trascurato dai giudici di merito nel senso dell’insussistenza dell’utilità pubblica, traendone spunto per la censura di omesso esame.

3.3. Tali argomentazioni, come sopra sintetizzate, sono dunque tutte afferenti alla trama motivazionale della sentenza impugnata. A tal riguardo deve ricordarsi che la disamina circa il sussistere – in base all’istruttoria svolta – del requisito della connotazione finalistica della publica utilitas della servitù di uso pubblico è un accertamento in fatto di spettanza esclusiva del giudice del merito, che è incensurabile in sede di legittimità, al di là dell’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.4. Riguardate le censure sotto tale ultimo angolo visuale, si richiama che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie o deduzioni difensive (Cass. sez. un., n. 8053 del 07/04/2014; v. recentemente, poi, tra le molte, n. 14802 del 14/06/2017 e n. 27415 del 29/10/2018).

3.5. In relazione a ciò, non può dubitarsi del fatto che, nel caso di specie, gli elementi costitutivi di natura fattuale della publica utilitas siano stati presi in esame (cfr. pp. 3-6 della sentenza impugnata), pervenendo i giudici di merito, su tali basi, all’accertamento per cui sussiste maggior comodità del percorso viario oggetto della servitù rispetto al tessuto stradale esistente. La sentenza impugnata non solo ha chiarito che le strade alternative sono “due scomodi viottoli” (p. 5), ma ha anche espressamente richiamato il tenore dell’ordinanza n. 393, ritenuta però insufficiente a condurre a conclusione opposta. In particolare, pur non avendo dato la sentenza conto della deduzione difensiva per cui, essendo detta ordinanza a vigenza temporalmente limitata, ciò sarebbe indicativo della carenza della publica utilitas fuori dal contesto emergenziale, la considerazione del fatto storico esclude ogni omesso esame di parti del documento relative alla clausola di temporaneità (a fortiori da escludersi per la non dimostrata decisività della medesima connotazione di temporaneità della vigenza dell’ordinanza, in rapporto agli elementi dell’istruttoria orale deponenti nello stesso senso della scomodità delle alternative – cfr. p. 5 – nonchè tenuto conto che, prima dell’accertamento dell’usucapione, non avrebbe potuto il comune far altro che dare al provvedimento una veste quale quella utilizzata).

3.6. In definitiva, non sussiste il dedotto vizio di omesso esame.

4. (tiftrrttnil ricorso va nel suo complesso rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3800 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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