Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29222 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22626/2009 proposto da:

COMUNE DI NARNI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 1,

presso lo studio dell’Avvocato ROMANO ALBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta decreto sindacale n. 209 del 30/09/2009 in calce al

ricorso e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ INCONTRO ONLUS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/05/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 25/06/2008, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza del 21 luglio 2008 la CTR-Umbria ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Narni nei confronti della Comunità Incontro Onlus, confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento per IC1 non versata negli anni dal 2001 al 2003 per gli immobili siti nelle frazioni di (OMISSIS).

Ha motivato la decisione ritenendo che spettava alla contribuente l’esenzione accordata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), essendo …provato che gli immobili, per i quali è stata richiesta l’imposta comunale ora posta in discussione, sono stati utilizzati dalla Comunità Incontro direttamente ed in modo esclusivo e stabile per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti in regime di residenzialità.

Il 20 ottobre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Narni; la Comunità Incontro Onlus non si è costituita.

Con i due motivi, correlati tra loro, il ricorrente infondatamente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), e del D.Lgs. n. 460 del 1997, artt. 21 e 26.

Infatti, applicandosi anche alle ONLUS, in forza del rinvio disposto dal D.Lgs. n. 460, art. 26, la disciplina fiscale degli enti non commerciali (Cassazione civile sez. un., 23 aprile 2009, n. 9661), non v’è ragione per escludere l’applicabilità alle ONLUS anche del D.Lgs. n. 504, art. 7, lett. i).

Secondo tale disposizione sono esenti dall’ICI, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le relative condizioni, gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive ed attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana.

In sostanza – rammentato che ratione temporis non trovano applicazione il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, conv. mod.

L. n. 248 del 2005, e il D.L. n. 223 del 2006, art. 39 conv. L. n. 248 del 2006 (Cassazione civile sez. trib., 16 giugno 2010, n. 14530, e 20 novembre 2009, n. 24500) – il legislatore esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, purchè destinati esclusivamente allo “svolgimento d’attività assistenziali” (Cassazione civile sez. trib., 24 ottobre 2008, n. 25674).

Le attività assistenziali non possono che essere quelle riconducibili al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 128, “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”), nell’ambito della Legge Quadro n. 328 del 2000 che, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, contempla il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale (art. 1, commi 4-5).

Orbene, con accertamento di fatto, non contestato e comunque non contestabile in sede di legittimità, la CTR ha ritenuto, ai fini della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, … provato che gli immobili, per i quali è stata richiesta l’imposta comunale ora posta in discussione, sono stati utilizzati dalla Comunità Incontro direttamente ed in modo esclusivo e stabile per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti in regime di residenzialità. Dunque, nulla osta all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7 cit..

Tale conclusione non e contrastata dal D.Lgs. n. 460, art. 21. Esso attribuisce ai comuni, alle province, alle regioni e alle province autonome il potere di deliberare in favore delle ONLUS riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi locali. Si tratta di un potere discrezionale esercitabile dagli enti locali. Si ricordi, in proposito la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate tributarie (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52; v.

anche art. 59).

Perciò il D.Lgs. n. 460, art. 21, disciplina in via generale un potere discrezionale di esenzione o riduzione dei tributi locali che i comuni possono accordare anche in materia di ICI a favore delle ONLUS, indipendentemente dalla tipologia di attività concretamente svolta nel singolo immobile. Il D.Lgs. n. 504, art. 7, regola, invece, l’esenzione specifica dall’ICI di tutti gli immobili di enti privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, rientrando tra essi, anche per effetti del rinvio del D.Lgs. n. 460, art. 26, anche quelli che le ONLUS utilizzano direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali.

I piani sui quali si muovono le due disposizioni sono diversi e tale diversità, pure nell’estrema sintesi della motivazione, è stata colta dai giudici d’appello, che non si sono discostati dai principi giuridici sopra enunciati.

In conclusione, una volta accertata la diretta utilizzazione assistenziale dell’immobile, spetta alla ONLUS l’esenzione dall’ICI D.Lgs. n. 504, ex art. 7 e non la semplice riduzione al 50% deliberata dal comune D.Lgs. n. 460, ex art. 21. Il che comporta il rigetto del ricorso dell’amministrazione municipale”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente (unico costituito) e che questo ha presentato memoria;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue il rigetto del ricorso, senza alcuna regolamentazione delle spese non essendovi stata costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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