Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29221 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 13/11/2018), n.29221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6844/2018

R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore con

ordinanza del 01/02/2018 nel procedimento vertente tra:

P.R., da una parte, e MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra,

ed iscritto al n. 4274/2017 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Elisa Picaroni.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Mistri Corrado, che chiede alla Corte

di Cassazione di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di

Roma a trattare il procedimento in epigrafe indicato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Napoli, adito da P.R. con ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2, e nei confronti Ministero dell’interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Centro Accertamento Infrazioni, declinò la competenza, ritenendo territorialmente competente il Giudice di Pace di Nocera Inferiore quale giudice del luogo di residenza del ricorrente;

che il Giudice di pace di Nocera Inferiore, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che la competenza appartenga al Giudice di pace di Roma, luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa;

che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Roma:

che le parti non hanno svolto difese.

Considerato che si verte in tema di competenza territoriale inderogabile, donde l’ammissibilità del regolamento d’ufficio;

che questa Corte ha enucleato da tempo il principio secondo cui l’opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata;

che pertanto, in caso di contestazione della violazione, da parte del proprietario del veicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S., comma 2, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati (ex plurimis, Cass. 15/03/2017, n. 6651; Cass. 24/02/2012, n. 2910);

che, nella specie, risulta dagli atti che la comunicazione prescritta dall’art. 126-bis citato avrebbe dovuto pervenire al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma;

che, conformemente alla richiesta del PG e in accoglimento del regolamento, si deve dichiarare la competenza del Giudice di pace di Roma dinanzi al quale le parti sono rinviate, ai sensi dell’art. 50 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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