Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29221 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28070-2017 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO TRANFA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO BATINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati o GIUSEPPINA

GIANNICO, difende unitamente LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI,

SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte d’appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il gravame proposto da P.O. nei confronti di C.G. e dell’INPS avverso la pronuncia del Tribunale di Genova che aveva accolto la domanda con cui la C. aveva chiesto di determinare la quota di pensione di reversibilità spettantele quale coniuge divorziato di A.G.G., pensione che fino a quel momento era stata interamente erogata dall’INPS a favore della moglie superstite P., ed aveva dichiarato il diritto della C. all’attribuzione della reversibilità della pensione INPS di A. nella misura del 50% con decorrenza dal 1 novembre 2014, oltre gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze fino al soddisfo.

P. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, corroborati da memoria; l’INPS ha replicato con controricorso; C. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c..

La ricorrente, sulla premessa che sarebbe stato dimostrato in primo grado che la C. riceveva dal 2008 un assegno divorzile mensile di Euro 200,00, in luogo di quello fissato giudizialmente in Euro 350,00, a seguito di accordo, non scritto, intervenuto tra la stessa e l’ex coniuge A., sostiene che tale riduzione era frutto dell’autonomia negoziale tra i coniugi e che, in ragione del comportamento concludente delle parti, l’assegno divorzile doveva ritenersi pacificamente attestato nella misura di Euro 200,00 e che di tale importo si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione della quota reversibile della pensione da attribuire alla ex moglie.

Il motivo è inammissibile perchè, pur denunciando una violazione di legge, in realtà sollecita un diverso apprezzamento dei fatti.

Il motivo, inoltre, si fonda sull’errato presupposto che sia stata accertata la riduzione convenzionale dell’assegno divorzile ad opera delle due parti controinteressate ( C./ A.) e che alla stessa i giudici di merito non abbiano voluto attribuire idoneità a modificare in peius l’obbligazione economica posta giudizialmente a carico dell’ A..

Anche sotto questo profilo la doglianza è inammissibile perchè si fonda sulla errata premessa che nella fase di merito sia stato accertato che era intervenuto un accordo di tal specie, contestato peraltro dal procuratore speciale della C. in udienza, secondo quanto riportato in ricorso (fol.4), mentre tale accertamento non è dimostrato, nè si evince dagli atti.

2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente e/o contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e, specificatamente in ordine ai parametri forniti dalla sentenza della Corte Cost. n. 419/1999 da osservare in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità tra le aventi diritto.

In particolare la ricorrente si duole che, nella ripartizione, l’attribuzione a favore della C. aveva superato di molto l’assegno divorzile, anche considerata la misura iniziale di Euro 350,00 e sostiene che il criterio temporale non poteva essere l’unico adottato, giacchè andava considerato anche quello relativo della qualità della vita.

Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità se non nei limiti previsti per la prospettazione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 20721 del 13/08/2018).

3. In conclusione, andando di diverso avviso dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza in favore della controparte INPS costituita; non si provvede in favore della parte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 2.200,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15/0, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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