Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29220 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24378/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SITAT S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CANNAVO’
Gualtiero, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 108/26/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE STACCATA DI MESSINA del 4/04/2008,
depositata il 05/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 108/26/08 pronunciata il 4-4-08 depositata il 5/9/08, che rigettando gli appelli principale dell’Ufficio ed incidentale della Sitat s.r.l. aveva confermato la sentenza della CTP di Messina che a sua volta aveva confermato solo in parte un avviso di accertamento per IRPEG Ed ILOR per l’anno di imposta 1996, notificato al contribuente a seguito do PVC della Guardia di Finanza motivando il parziale annullamento della pretesa impositiva con la insufficiente documentazione prodotta a sostegno dall’Ufficio.
La contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo la Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e falsa applicazione del I comma della stessa disposizione di legge in quanto la CTR aveva ritenuto che l’Ufficio, che aveva depositato in primo grado o stralcio del PVC che comprovava le pretese impositive dopo il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 32 del D.Lgs. citato, era incorso nel divieto di proporre nuove prove in appello, per cui non si poteva in tale sede tenere conto della allegazione documentale tardiva.
Assume l’Ufficio che i documenti possono essere prodotti in grado di appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per cui la CTR che aveva agli atti il verbale prodotto tardivamente in primo grado, doveva tenerne conto.
Il motivo sembra evidentemente infondato. E’ incontestato che l’Ufficio depositò il documento in questione presso la segreteria della CTP in data posteriore alla udienza di discussione, in palmare violazione del disposto di cui all’art. 32 D.Lgs. citato. E quindi evidente che il giudice di appello non poteva tenere conto di tale inammissibile produzione documentale. Nè vale invocare l’art. 58, comma 2 del D.Lgs. in oggetto, in quanto questo ammette la produzione in appello, unitamente al ricorso, di “nuovi” documenti. Il documento inammissibilmente prodotto in primo grado non può considerarsi come prodotto in appello, solo perchè si rinviene nel fascicolo processuale, pena la sostanziale abrogazione del divieto di cui all’art. 32 cit.. La parte, che voglia sottoporre il documento al giudice in sede di gravame, ha quindi l’onere di nuova, tempestiva produzione in detto grado.
Il ricorso pare quindi infondato, e pertanto si propone la trattazione in Camera di consiglio”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Agenzia alle spese a favore della contribuente, che liquida in Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011