Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29220 del 12/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 2893-2019 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIANNI EMILIO IACOBELLI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 04/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relator Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
M.M. ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 98/2018, depositata il 4/1/2018, con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso proposto dal predetto nei confronti dell’Inps, alla pg. 1 della sentenza, al terzo capoverso affermava “il B. non aveva prospettato l’illegittimità del richiamato D.P.C.M.”, erroneamente indicando il ricorrente con il nome di B. piuttosto che di M.;
l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Va disposta la correzione dell’errore materiale indicato dal ricorrente, da correggersi con la speciale procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., (Cass. n. 681 del 21/03/1963), stante l’inequivoca individuazione nominativa della parte ricorrente, nell’intestazione e nel corpo della medesima, come M.M.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nella sentenza di questa Corte n. 98/2018, depositata il 4/1/2018, al terzo capoverso, sia sostituito il nominativo ” B.” con quello del ricorrente ” M.”. Dispone la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019