Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2922 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25916-2004 proposto da:

B.D. elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANGILI 3,

presso lo studio dell’avvocato MAROTTA OTTAVIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHIOCCHINI ALBERTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONSACCO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato

BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende con procura speciale

notarile del Not. Dr. ANGELO D’ERRICO di PISA, rep. n. 24385 del

09/12/2004;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2003 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato BERLIRI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

B.D. impugnava l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili emesso il 27.6.2001 dal Comune di Ponsacco per l’anno di imposta 1995 sostenendo che la pretesa impositiva era prescritta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. Deduceva altresì che l’immobile, a causa delle prescrizioni stabilite dal P.R.G. del 22.5.1991 ed anche perchè fatiscente, non era utilizzabile in conformità della destinazione catastale (OMISSIS), salvo non pretendibili perchè troppo onerose opere di ristrutturazione. Il ricorso era respinto in primo ed in secondo grado. Il contribuente ricorre avverso la sentenza d’appello deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di punti decisivi. Il Comune di Ponsacco resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

Nella parte motiva, la sentenza impugnata osserva: “Le doglianze del contribuente, pur avendo fondamento poichè l’immobile vantava una destinazione diversa da quella stabilita con la variante al P.R.G., non sono meritevoli di accoglimento poichè questi è rimasto inerte di fronte alla possibilità di attivare i meccanismi previsti rispettivamente dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 pertinente il riconoscimento delle condizioni di inagibilità dell’immobile, dalla L. 27 dicembre 1997, art. 1, comma 5 attinente l’applicazione di aliquote ICI agevolate in caso di recupero di immobili inagibili”.

Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge sul rilievo che la decisione impugnata si fonda su norme (D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 8 e L. 27 dicembre 1997, art. 1, comma 5) non invocate dal contribuente, che non sarebbero applicabili alla fattispecie.

Motivando in relazione ad esse il giudice d’appello avrebbe trascurato di considerare le vere ragioni del ricorso, incentrate sul rilievo che, in relazione alle prescrizioni del P.R.G., le caratteristiche dell’immobile non ne consentivano l’utilizzo nè come locale di spettacolo nè come laboratorio artigianale, ma solo come magazzino.

Col secondo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” con riferimento alla deduzione con la quale si era insistito sul punto che il Comune era decaduto dall’accertamento perchè emesso e notificato oltre il 31 dicembre 2000; nonchè agli altri argomenti di impugnazione proposti contro la sentenza di primo grado; concernenti l’applicabilità della circolare ministeriale 20/1992 ed il fatto che dopo la sentenza della CTP le rendite catastali del Comune di Ponsacco erano state ridotte.

1 motivi sono entrambi inammissibili. Il primo perchè non indica quale norma di diritto avrebbe dovuto applicarsi invece di quelle richiamate dalla CTR (art. 366 c.p.c., n. 4). Il secondo perchè deduce vizio di motivazione non su punti di fatto decisivi per il giudizio, ma su questioni di diritto, la cui erronea o omessa considerazione potrebbe rilevare solo come violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3, e non art. 360 c.p.c., n. 5).

Le doglianze sono del resto anche infondate.

La parte motiva della sentenza acquista significato e chiarezza se viene letta di seguito alla ampia parte narrativa, nella quale sono riferite le doglianze del contribuente e le motivazioni della decisione di primo grado, col richiamo delle disposizioni normative applicate dalla CTP, in specie la L. n. 388 del 2000, art. 18 e il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2. In base alla prima di tali norme, il primo giudice aveva rilevato che l’accertamento impugnato era tempestivo, prevedendosi in essa che “i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità 1995 e successive”. In base alla seconda, l’accertamento era pienamente giustificato, perchè fondato sui valori catastali in vigore al primo gennaio dell’anno di riferimento, come il contribuente non aveva contestato, ritenendo egli che la specialità della sua fattispecie giustificasse una deroga alla regola generale.

La decisione non ha travisato la questione giuridica posta col ricorso introduttivo e coi motivi d’appello, che concerne la pretesa del contribuente di pagare una imposta ICI non ragguagliata alla rendita catastale dell’immobile al primo gennaio dell’anno in riferimento, come statuisce il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 ma una somma inferiore, da determinarsi in considerazione delle caratteristiche del bene e della difficoltà di utilizzarlo in conformità alla destinazione urbanistica della zona in cui era ricompreso. I giudici di merito hanno correttamente osservato che tale pretesa, in quanto spiegata nei confronti del Comune, era illegittima, perchè l’ente territoriale mancava di ogni discrezionalità nella determinazione dell’imposta, essendo soggetto al pari del contribuente alla disciplina di legge. Per ottenere lo scopo di ridurre il carico fiscale sull’immobile il contribuente avrebbe dovuto contestare i presupposti del classamento (non nei confronti del Comune ma) avviando il procedimento di revisione dell’estimo presso l’Agenzia del Territorio, e convenendo in giudizio quest’ultima. Neanche i motivi concernenti la affermata violazione della circolare ministeriale 20/1992 e la applicazione retroattiva delle nuove rendite catastali stabilite col D.M. n. 152 del 2002 meritano accoglimento. La circolare 20/92 (del resto priva di valore normativo) riguardava una diversa imposta. In linea con quanto sopra osservato può aggiungersi che il suo valore di indirizzo era rivolto agli uffici tributari dipendenti, e non ai Comuni. Quanto alle nuove rendite, il giudice d’appello ha spiegato che la loro applicazione retroattiva sarebbe stata in contrasto con la previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 ed il ricorrente ripropone la sua diversa tesi senza nulla argomentare in contrasto con la indicata rado della decisione impugnata.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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