Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2922 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26602/2018 proposto da:

S.M.I., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Pio Papa, e Lorenzo

Minotti, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12; PREFETTURA DI FROSINONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Frosinone, depositata il

23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Frosinone, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da S.M.I. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone in data 28 maggio 2018 e tanto nella accertata permanenza del richiedente su territorio italiano in stato di clandestinità.

Il permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, già rilasciato dal questore di Palermo, era scaduto il 10 novembre 2015 e non vi erano ragioni per il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

2. S.M.I. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con unico motivo. Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente, cittadino del Bangladesh, fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il diritto al riconoscimento del permesso per motivi umanitari.

La Prefettura nell’ordinarne l’espulsione, in quanto titolare di un permesso di soggiorno scaduto, aveva mancato di valutare la Posizione personale del richiedente che per trent’anni aveva rinnovato il titolo di soggiorno svolgendo regolare attività lavorativa in Italia.

La situazione di generale crisi del Bangladesh, confermata dal sito del M.A.E. “(OMISSIS)”, e le condizioni di povertà della propria famiglia a (OMISSIS), alla quale rimetteva periodicamente somme di denaro, avrebbero configurato una situazione di personale vulnerabilità in capo al ricorrente che ne avrebbero legittimato il riconoscimento del permesso di soggiorno. Egli si era inoltre integrato in Italia in cui non aveva più rinvenuto attività lavorativa solo per la crisi economica che aveva investito il Paese.

2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

Il motivo è infatti inammissibile nella parte in cui fa valere il vizio di violazione di legge.

La proposta censura contrasta infatti con l’invocata ragione di illegittimità del provvedimento impugnato.

Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione è infatti fermo il principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolala, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (ex multis: Cass. n. 23851 del 25/09/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019).

Tanto premesso, escluso che per la proposta censura si faccia valere una violazione di legge per gli estremi che integrano la fattispecie astratta di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vero è che per la prima non si realizza una falsa applicazione della norma in esame nella dedotta diversità della fattispecie in concreto esaminata in base agli elementi di fatto agli atti.

Il motivo, pertanto, per il profilo da ultimo indicato mira, in realtà, attraverso la denunciata violazione di legge a far valere una alternativa lettura delle risultanze di causa che, come tale, è preclusa al giudice di legittimità (ex multis: Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).

Il ricorrente contesta altresì l’esistenza di un vizio di motivazione utilizzando una locuzione – così per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non rispondente alla vigente dizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e comunque censura per omissione quanto integra nell’impugnata ordinanza non un fatto storico, da denunciarsi nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma con l’omesso esame di elementi di prova (Cass. n. 8053 del 37/04/2014) il giudizio sul fatto svolto dal giudice di merito in ragione degli esiti istruttori.

4. Il ricorso è pertanto ed in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati articolato difese.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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