Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2922 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. II, 07/02/2020, (ud. 27/05/2019, dep. 07/02/2020), n.2922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16774-2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTEPULCIANO, 42, presso lo studio dell’avvocato ROMANA PISERA’,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCANTONIO IANNELLI;

– ricorrente –

contro

N.I., “S.ANTONIO” SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 655/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Nell’aprile del 2001 L.M. e P.M. convenivano in giudizio N.I., quale legale rappresentante della società “Eredi C.G. & Figli di N.I. s.a.s.”, chiedendo che fosse accertato che la stessa era tenuta alla stipulazione del rogito notarile di cui al contratto preliminare del 24 novembre 1999, avente ad oggetto la compravendita di un immobile comprensivo di licenza e attrezzatture, sito in (OMISSIS); gli attori chiedevano inoltre la condanna della convenuta al pagamento di Lire 7.000.000 quale debito residuo per le bottiglie di liquore esistenti nell’immobile oggetto del contratto, di Lire 597.700 quale pagamento del saldo ICI relativo all’anno 2000, di Lire 100.000.000 a titolo di indebito arricchimento, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto degli accordi intercorsi. Terminata la fase istruttoria, si costituiva volontariamente in giudizio la Società S. Antonio s.r.l., chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento a una porzione dell’immobile oggetto del contratto e, ove avesse ritenuto di disporre il trasferimento della residua porzione dell’immobile, di trasferirlo in proprio favore.

Con sentenza n. 203/2007 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla porzione dell’immobile denominata (OMISSIS) e alla richiesta degli attori di essere rimborsati per i pagamenti ICI e IRPEF; per la rimanente porzione, disponeva il trasferimento della proprietà alla Società S. Antonio; condannava la Società Sant’Antonio a corrispondere agli attori la somma di Euro 3.615,19, quale pagamento delle bottiglie di liquore; rigettava le richieste di risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza proponeva appello L.M., lamentando la nullità della sentenza per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa alle “altre questioni di natura obbligazionaria contenute nel preliminare” e in particolare sulla richiesta di pagamento delle pendenze di natura fiscale (ICI, IRPEF) e sulle spese non previste fino all’effettivo rogito notarile e sulle richieste di risarcimento dei danni.

La Corte d’appello di Catanzaro – con sentenza 9 maggio 2014, n. 655 – ha rigettato l’appello.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione L.M..

Gli intimati N.I., in qualità di legale rappresentante della società “Eredi C.G. & Figli di N.I. s.a.s.”, e la Società S. Antonio s.r.l. non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione dell’art. 112 c.p.c.”: la Corte d’appello, come già il giudice di primo grado, avrebbe omesso di pronunciarsi “sulle altre questioni di natura obbligazionaria contenute nel preliminare di vendita del 24 novembre 1999” e sul “pagamento delle pendenze di natura fiscale (ICI e IRPEF) dedotte nell’atto di citazione al punto 9 come spese non previste”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, alla quale la medesima doglianza era stata proposta, ha infatti dettagliatamente pronunciato al riguardo, sottolineando che la censura di omessa pronuncia rivolta alla sentenza di primo grado “sconta anzitutto il limite di una lettura parziale della motivazione della sentenza e delle conseguenti disposizioni contenute nel dispositivo”, spiegando cosa parte appellante avrebbe dovuto dedurre per ottenere una rivisitazione della pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento di ICI e IRPEF (per cui gli attori avevano ricevuto la somma di Euro 27.500) e di come non fosse stato nè dedotto nè provato l’asserito danno subito per mancato pagamento delle pendenze fiscali e di come fosse espressa la motivazione di primo grado circa il rigetto della domanda di risarcimento del danno esistenziale per stress da ritardo.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla si dispone in punto spese, non essendosi gli intimati difesi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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