Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2922 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22212/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.I.S. S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO in virtù di

procura speciale notarile del 25/11/2013 n. Rep. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/6/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO, emessa il 04/12/2012 e depositata il

06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano, per la controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata alla società SIS srl relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2006, non indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2006.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, ammissibile in rito, è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio si è puntualmente attenuta la CTR, riconoscendo la tempestività della indicazione del credito IVA relativo all’anno 2006 contenuto nelle liquidazioni periodiche, affermando altresì il carattere incontestato dell’esistenza del credito, in relazione al contegno dell’Ufficio, che non ha contestato il contenuto delle dichiarazioni infrannuali.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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