Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29219 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24263/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/10/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, del 28/02/2008 depositata il 12/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 44/10/08, in data 28-2-2008, depositata in data 12-9-2008, che in parziale riforma della sentenza di primo grado riconosceva il diritto di B.M. alle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina in relazione alla permuta di terreni agricoli in data 20 aprile 1995, in quanto a tale data era già decorso il quinquennio di indisponibilità dei terreni alla luce della normativa introdotta con la L. n. 228 del 2001, art. 11, con conseguente annullamento della pretesa fiscale conseguente alla ritenuta decadenza del contribuente dai benefici.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo, la Agenzia deduce violazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11. Sostiene che la disposizione introdotta dalla novella del 2001, che riduce il vincolo di inalienabilità e diretta coltivazione dei terreni, cui è subordinata la concessione dei benefici, da dieci anni a cinque anni, non è retroattiva, e la sua efficacia non si estende oltre i cinque anni antecedenti la sua entrata in vigore; per cui, essendo i terreni di cui si tratta acquistati l’uno nel 1988 e l’altro nel 1992, e la permuta dei medesimi in data anteriore al quinquennio della entrata in vigore della Legge del 2001, detto atto di alienazione ricadeva nella vigenza della Legge del 1954, che richiedeva dieci anni di vincolo, per cui si era verificata la decadenza per entrambi i terreni.

Rileva inoltre che in ogni caso, per il terreno acquistato nel 1992, alla data della permuta non era decorso neppure il quinquennio previsto dalla riforma ritenuta applicabile dalla CTR. Il motivo, quale censura di diritto non è condivisibile.

Un contrasto giurisprudenziale al riguardo è stato composto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte (sent., n. 2060 del 2011) che ha espresso la seguente massima: “In tema di agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il quale il fondo acquistato con le predette agevolazioni può essere rivenduto senza decadere dai predetti benefici, operata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, si estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell’acquisto e della cessione, che comportano la decadenza, non tanto perchè quest’ultima, nel sistema della L. n. 604 cit., costituisce una sorta di “sanzione impropria”, con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente quale espressione del principio del “favor rei”, quanto perchè l’art. 11 cit., facendo riferimento “anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 5), prende in considerazione il solo fatto dell’acquisto, senza porre altre condizioni che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate”.

Quanto al rilievo di fatto relativo all’acquisto che si assume effettuato nel 1992, da un lato questo è inammissibile trattandosi di censura di mero fatto, non tradotta in un motivo specifico, e peraltro totalmente priva di autosufficienza in ordine alla data di acquisto del terreno, non riportato in sentenza e meramente enunciato nel motivo.

Pare quindi che il ricorso sia manifestamente infondato, e si propone pertanto la trattazione in Camera di consiglio”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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