Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29218 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21406-2019 proposto da:

A.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 11, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PROTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO SENATORE;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11109/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza nr 11109/2018 la CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da A.M.A. avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui erano stati rigettati i ricorsi avente ad oggetto una duplice intimazione di pagamento e la decisione proposta nei riguardi di distinte intimazioni di pagamento notifiche in data 21.10.2013.

Rilevava che non sussistevano le condizioni per una trattazione cumulativa dei gravami giacchè le vicende procedimentali non riguardavano il medesimo rapporto di imposta e non erano accomunate da una identità di ratio decidendi ed erano caratterizzate da oggetti diversi.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui resiste l’Agenzia delle entrate e della riscossione.

Critica in particolare l’iter motivazionale che ha condotto la CTR a ritenere insussistenti le condizioni per una trattazione cumulativa delle sentenze la nr 1687/2015 e 1428/2015.

Sostiene che le questioni sottese all’impugnazione delle due sentenza sarebbero identiche sottolineando che era stato accertato che A. non avrebbe dovuto essere soggetto passivo di imposta in quanto socia accomandante della società e che pertanto tutti gli atti di accertamenti, quantunque coperti da giudicato, avrebbero dovuto essere annullati per effetto della verifica successiva effettuata dall’Autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art. 53 Cost.

Rileva altresì la contraddittorietà fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di primo grado lamentando che la CTP avrebbe dovuto annullare le intimazioni e gli avvisi di pagamento ed il ruolo e non dichiarare cessata la materia del contendere.

Il motivo nei termini in cui è stato prospettato presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo è stata omessa l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate.

La loro presenza nel contenuto del ricorso quantunque non costituisca requisito autonomo ed imprescindibile dello stesso, è comunque funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione ne può comportare l’inammissibilità della doglianza se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non consentano, come nella specie di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. n. 21189 del 20 settembre 2017; Cass. 23851/2019).

L’inammissibilità vizia le censure anche sotto un ulteriore aspetto.

La ricorrente non ha riprodotto in ricorso il contenuto dei documenti su cui le denunce si fondano, nè ha precisato la loro collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, così violando gli oneri processuali imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il principio, sostenuto concordemente da questa Corte, è stato di recente ribadito con sentenza S.U. n. 34469 del 2019:

“In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità”.

Tale adempimento è doveroso anche quando si lamenti un “error in procedendo”, atteso che: “In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti” (Cass. n. 23834 del 2019; Cass. n. 11738 del 2016), sicchè, il ricorrente è tenuto a riportare nel ricorso i passi degli atti difensivi con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio (Cass. n. 11738 del 2016) nel rispetto del principio di specificità.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, spese seguono la soccombenza doppio contributo.

Sul ricorso cumulativo l’orientamento seguito è il seguente.

Questo collegio, invero, ritiene di dare continuità al principio, già affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui in materia tributaria è ammissibile fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze quando siano state emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass., SU, 16/02/2009, n. 3692, Rv. 606681 – 01; Cass., sez. 5, 22/02/2017, n. 4595, Rv. 643108 -01).

Il ricorso cumulativo, dunque, deve ritenersi ammissibile solo ove i diversi procedimenti, oltre a dipendere interamente dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, si svolgano tra le stesse parti ed attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta, situazione processuale non ravvisabile nella fattispecie in esame, nella quale le due cause sono state introdotte da contribuenti diversi.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 12000,00 oltre s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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