Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29218 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22799-2018 R.G. proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN

NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NASO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il proposto

regolamento di competenza, ed affermi la competenza per territorio

del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.P., esponendo di essere docente destinata a prestare servizio all’estero presso l’Istituto omnicomprensivo di (OMISSIS) per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al fine di accertare l’illegittimità di una trattenuta che le veniva effettuata sullo stipendio tabellare, per un importo mensile corrispondente alla ex voce indennità integrativa speciale;

il Tribunale adito ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Avellino, in applicazione del disposto di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, tenuto conto della sede ove la ricorrente lavorava prima dell’assegnazione all’estero e dove sarebbe stata assegnata alla reimmissione in ruolo;

la docente ha proposto regolamento di competenza;

il Ministero non ha svolto attività difensiva;

la Procura Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

A sostegno del radicamento della competenza in Roma la docente rileva che l’Istituto omnicomprensivo di (OMISSIS) presso il quale prestava servizio dipendeva dal Ministero degli Esteri, che non esisteva alcun legame con l’ufficio di provenienza, che, pur se al momento non erano ancora trascorsi tre anni dall’assegnazione all’estero, i docenti riacquistano la sede originaria solo se il servizio all’estero non fosse durato oltre un triennio, che non vi era stata cessazione alcuna del rapporto lavorativo;

osserva, inoltre, che in base a norma introdotta dopo il deposito del ricorso (D.Lgs. n. 64 del 2017, art. 27), in ogni caso indicativa della volontà del legislatore, le controversie di lavoro del personale inviato all’estero sono assoggettate alla competenza territoriale del foro di (OMISSIS);

ritiene questa Corte si debba affermare, il radicamento della competenza territoriale dinanzi al giudice adito;

è stato emanato, dopo l’instaurazione del giudizio di cui si discute, il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all’estero, avente la finalità di riordinare ed adeguare la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, e nell’ambito di tale disciplina, all’art. 27, (rubricato “Foro competente”), è contemplata la disposizione del seguente tenore: “Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di (OMISSIS)”;

non vi è dubbio che la norma richiamata integri una modifica della disciplina preesistente, tuttavia l’applicabilità della nuova disposizione non si scontra con l’art. 5 c.p.c., a mente del quale restano irrilevanti le modifiche di giurisdizione e competenza successive alla proposizione della domanda giudiziale;

trova applicazione, infatti, il principio secondo cui ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (Cass. n. 857 del 17/01/2008, Cass. n. 13882 del 09/06/2010, Cass. n. 16667 del 16/07/2010);

si tratta di una deroga dettata da esigenze di economia del processo al principio della perpetuatio iurisdictionis in favore del generale principio del tempus regit actum operante in materia processuale;

il processo, quindi, resta incardinato dinanzi al giudice preventivamente adito, il Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa si sarebbe dovuta instaurare in base ai principi dello ius superveniens;

il regolamento di competenza, quindi, va accolto, con la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma e l’assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, assegnando il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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