Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29217 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21368-2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE SALVATORE RIZZELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4660/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da equitalia s.p.a. ed alcune cartelle di pagamento ad essa prodromiche, di cui il ricorrente lamentava l’omessa notifica con conseguente prescrizione dei crediti tributari, la CTR calabrese con la sentenza sottoposta ora al vaglio della Corte, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’atto impugnato per gli aspetti che qui rilevano con riferimento a 3 cartelle impugnate, per intervenuta prescrizione decennale del credito erariale.

Avverso tale statuizione C.C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Critica in particolare la CTR per aver non correttamente applicato ai crediti erariali la prescrizione più breve di cinque anni ritenendo che solo le richieste di pagamento contenute in una sentenza definitiva si prescrivono nel termine di 10 anni mentre quelle recate, come nella specie, in atti tributari dell’Amministrazione Finanziaria non essendo suscettibili di acquisire la stessa forza di giudicato sono soggette ad un termine più breve a prescindere dal tipo di imposta.

La censura è infondata.

Le SS.UU. n. 23397/2016, hanno statuito che per i tributi erariali – IRPEF, IRES, IRAP, IVA – accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione, non è applicabile la prescrizione breve di cinque anni prevista per le prestazioni periodiche, ai sensi dell’art. 2948 c.c., poichè i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d’imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Consegue che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), quale unico termine rilevante in fase di recupero. Orbene, l’applicazione congiunta di tali principi, ha portato questa Corte (Cass. Sez. 5, n. 16712/2016) ad affermare che: “In materia tributaria, la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente il debito sociale, che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione nei confronti di questi ultimi, purchè sia avvenuta entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2935 c.c., che decorre da quando il pregresso atto impositivo sia divenuto definitivo. (Cass. 2020/ nr. 6997 e 12740; Cass. 2019 nr. 32308). La CTR si è conformata ai superiori principi laddove, ha correttamente ritenuto applicabile ai crediti erariali il termine decennale.

La censura è inammissibile in relazione alla dedotta ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia non avendo il ricorrente chiarito quale fosse il fatto pretermesso dal giudice idoneo a condurlo ad una diversa decisione.

Il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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