Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29216 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23145/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NOMADE EXPRESS DI MIGLIACCIO CAMILLO & C S.A.S. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 183/34/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 30/06/2008, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 183/34/2008, in data 30-6-2008, depositata in data 24-7-2008. confermativa della sentenza della CTP di Napoli che aveva annullato una cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate di Napoli nei confronti di Nomade Express di Migliaccio Camillo & C. s.a.s. portante sanzioni ed interessi per ritardato versamento di importi dovuti a seguito della istanza di condono avanzata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.

Il contribuente non svolge attività difensiva.

Con l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, per avere la CTR ritenuto che la sanzione prevista dalla citata disposizione di legge potesse essere assolta in via preventiva alla notifica della cartella tramite il pagamento ridotto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (c.d. “ravvedimento operoso”) laddove, ad avviso dell’Ufficio la previsione sanzionatoria di cui all’art. 15 cit. era da intendersi come norma speciale rispetto alla generale costituita dal D.Lgs. n. 472 del 1997, per cui le sanzioni ivi previste non erano suscettibili di definizione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. citato.

Il motivo è fondato.

Se infatti è vero che la disposizione di cui all’art. 15 cit., ha indubbiamente carattere speciale rispetto alla normativa generale di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, prevedendo una sanzione fissa e predeterminata per la ipotesi di ritardo nel pagamento (il 30% delle somma non versate) privando la Amministrazione di ogni potere discrezionale nella commisurazione della medesima, il fatto in sè non sarebbe ostativo alla applicazione della facoltà di definizione agevolata di cui all’art. 13 del D.Lgs. (si tratta pur sempre di una sanzione per violazione di una legge tributaria) se non militasse in contrario una evidente considerazione di carattere ermeneutico.

Infatti, lo stesso art. 15 prevede la facoltà per il contribuente di assolvere alla obbligazione sanzionatoria con il pagamento di un importo pari al 15% delle somme non versate ed agli interessi legali, ove queste vengano corrisposte entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Tale disposizione si sovrappone a quella contenuta nell’art. 13, comma 1, lett. a), che per analoga condotta del contribuente (pagamento del dovuto entro trenta giorni dalla scadenza) prevede la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo. E’ evidente la incompatibilità di tali diposizioni, per cui, da un lato, in applicazione del principio di specialità, risulta applicabile quella di cui all’art. 15 cit. e, dall’altro, risulta confermata la volontà del legislatore di escludere altre forme di riduzione della sanzione oltre quella specificamente prevista dalla norma in questione. In caso contrario, infatti, non avrebbe previsto la particolare ipotesi di definizione agevolata di cui sopra, potendosi rimettere alla generale disciplina di cui al D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 13.

Il ricorso pare quindi manifestamente fondato con sussistenza delle condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione in ordine al ricorso;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso principale deve essere accolto;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per contrasti giurisprudenziali in detta fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna lo stesso alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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