Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29216 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 21363-2019 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2404/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 1811/39/2015, depositata il 25 marzo 2015, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – dichiarò inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti della sig.ra D.S.C., avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della contribuente nei confronti dell’agente della riscossione, annullando la cartella di pagamento impugnata, dichiarando invece la carenza di legittimazione passiva del Comune di Latina, pure evocato nel giudizio di primo grado.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente proponeva, limitatamente alla statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese di lite, ricorso per cassazione.

Con sentenza nr. 8190/2018 la Suprema Corte rilevava l’apparenza della motivazione addotta a sostegno della disposto compensazione non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c. e rinviava alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, anche per la liquidazione della fase di legittimità.

Riassunto il giudizio dalla contribuente la CTR, con sentenza nr 2404/2019,ferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3000,00.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria con cui si duole della violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di liquidazione delle spese in favore del vincitore e dei criteri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Si lamenta infatti che la CTR avrebbe dovuto procedere non già ad una liquidazione forfettaria ma alle specificazioni dei motivi per i quali è stata operata una riduzione al di sotto dei limiti tariffari pur in presenza di una dettagliata nota spese.

Diritto

Considerato che:

Il motivo di ricorso è fondato in quanto è erronea una liquidazione – come quella di specie – omnicomprensiva e non specifica per i giudizi di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5250; Cass. 9 marzo 2007, n. 5318, Cass. 30 luglio 2002, n. 11276 e Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5250; nr. 32394; Cass. 15 novembre 2017, n. 27020, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l’indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari).

Nel caso di specie la CTR avrebbe dovuto procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, della fase di legittimità e di quella di rinvio e non già alla liquidazione in misura forfettaria.

èitenuto pertanto il ricorso della contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina in diversa composizione, anche per le spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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