Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29216 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 581-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIELA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA MENNA;

– controricorrente –

contro

EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 138/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata in data 22/6/2016 la Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal tribunale della stessa sede che aveva accolto la opposizione proposta da C.E. contro gli avvisi di addebito emessi per la riscossione dei contributi dovuti dall’opponente alla gestione commercianti negli anni dal gennaio 2007 al dicembre 2013;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistente l’esercizio di attività commerciale, in quanto la società ” C.E. e L. SNC”, di cui il ricorrente era socio, svolgeva unicamente l’attività di riscossione dei canoni di locazione dell’immobile di cui era proprietaria;

contro la sentenza ha proposto ricorso l’INPS – anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. spa – articolato in tre motivi; il C. si è difeso con controricorso; Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’INPS ha denunziato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, della L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2291,2298 e 2697 c.c.; ha assunto che la forma sociale prescelta determinava una presunzione di esercizio di attività commerciale; che non era stato provato che la società svolgeva esclusivamente la attività di riscossione dei canoni di locazione di immobili; che anche la percezione di canoni di locazione, ove svolta da una società, rientrava tra le attività commerciali;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e/o falsa applicazione del complesso normativo di cui al primo motivo, deducendo sostanzialmente le stesse ragioni, ossia che la qualità di socio di una società in nome collettivo fa presumere lo svolgimento da parte del socio stesso di lavoro aziendale in modo abituale, con la conseguenza che nessun onere probatorio poteva gravare sull’ente previdenziale e che, in mancanza di prova contraria offerta dal contribuente, la sua domanda doveva essere accolta;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, e L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d), e ha assunto che, anche in assenza di esercizio di attività commerciale da parte della società, l’intimato era comunque tenuto ad iscriversi alla gestione commercianti, come lavoratore autonomo, poichè l’attività di locazione di beni immobili poteva essere ricompresa in quella di intermediazione e prestazione di servizi;

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; questa Corte (Cass. 21/08/2017, n. 20236; Cass. 29 dicembre 2016 n. 27376, Cass. 11/02/2013, n. 3145; Cass. 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito, con orientamento ormai consolidato, che l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è invece, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1), lo svolgimento di un’attività commerciale;

è stato accertato in fatto – con giudizio in questa sede non specificamente contestato – che l’attività sociale era limitata alla riscossione dei canoni di locazione dell’immobile di cui la società era proprietaria e che, pertanto, essa non esercitava attività di prestazione di servizi in favore di terzi nè di compravendita o di costruzione;

l’attuale ricorso non offre elementi di novità che inducano a rimeditare i predetti orientamenti e che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;

sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per spese e Euro 1.500 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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