Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29215 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22570/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA’ S.R.L. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GAVINANA 4, presso lo studio dell’Avvocato ANGELINI Domenico, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato TUMMINELLI MICHELE,

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 85/46/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 22/11/2008, depositata il 11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 85/46/08 in data 25-11-2008 depositata in data 11/12/2009, che in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Como annullava l’atto di diniego di condono emesso dalla Agenzia nei confronti di Relais Villa Savarese s.r.l. (rectius Comput Grafica e Pubblicità s.r.l.. nota del collegio) che aveva presentato istanza di definizione agevolata dei ritardati ed omessi versamenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per gli anni 2002 e 2003, sul rilievo che il contribuente aveva pagato l’intera somma dovuta, sia pure in ritardo, e che il condono di cui al citato art. 9 bis si perfezionava anche in caso di carente versamento, salve le sanzioni previste per il ritardo.

Il contribuente non svolge attività difensiva (rectius si costituisce con controricorso e svolge ricorso incidentale).

Con l’unico motivo deduce l’Ufficio violazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis, in quanto la Commissione di appello aveva ritenuto che la norma in questione, al pari della altre ipotesi previste dalla legge citata, comportasse il perfezionamento del condono con il pagamento anche parziale della prima rata, sicchè tale parziale pagamento non comportava decadenza del beneficio, bensì il diritto dell’Amministrazione al recupero anche coattivo degli importi non corrisposti.

Sostiene l’Ufficio che tale interpretazione confligge con il carattere particolare di questa forma di condono, che contrariamente alle altre concerne il mancato versamento di imposte già dichiarate dal contribuente e consente unicamente di evitare le sanzioni normalmente conseguenti, sicchè non può ammettersi che il beneficio sia conseguito in assenza di integrale pagamento degli importi dovuti.

Il ricorso è palesemente fondato.

E’ infatti giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 20745 del 2010) che “il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinano, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.” Ad analoga conclusione si perviene nel caso di specie, in cui non è stata pagata per intero la prima rata, provvedendo il contribuente al versamento del residuo con cospicuo ritardo.

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tale principio e deve quindi essere cassata, con possibilità di decisione nel merito conforme all’assunto dell’Ufficio. Si propone quindi la trattazione in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione in ordine al ricorso principale; che il ricorso incidentale del contribuente è inammissibile, in quanto eccepisce violazione di legge per falsa applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, che ad avviso del contribuente limiterebbe la conseguenza del ritardo nel pagamento alla mera applicazione di una sanzione, laddove, avendo sostenuto che la Commissione Regionale aveva omesso di pronunciarsi su tale punto evocato in appello, la censura doveva essere formulata come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.;

che peraltro nel merito il motivo è infondato, in quanto la norma di cui alla L. n. 48 del 2006, art. 37, comma 44, impone soltanto che la Amministrazione, come è ovvio, tenga conto dei versamenti effettuati a seguito della istanza di applicazione dell’art. 9 bis onde accertare l’esatto debito di imposta, ma non ha in alcun modo specificato l’effetto di detti versamenti ulteriore rispetto alla mera compensazione con il dovuto, ed in particolare l’effetto in ordine alla efficacia del condono;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso principale deve essere accolto, e l’incidentale respinto, con cassazione della sentenza impugnata;

che, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove si compensano le spese delle fasi di merito per contrasti giurisprudenziali in detta fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge l’incidentale;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna lo stesso alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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