Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29214 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21173-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AL GILA’ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO RIDOLFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La società Al Gilà s.r.l. ha acquistato, in data 21 dicembre 2007, un immobile sito in Siracusa, isola di Ortigia.

Al momento del rogito le imposte sono state liquidate in misura fissa ritenendo applicabili le agevolazioni fiscali della L. n. 168 del 1982, art. 5, sul recupero dell’isola di Ortigia. L’Agenzia delle entrate è di diverso avviso, poichè alla data di registrazione dell’atto il piano di recupero di Ortigia non era più efficace essendo già trascorso il decennio di validità assegnato dalla regione Sicilia. L’ufficio ha quindi notificato l’avviso di liquidazione, chiedendo il versamento delle maggiori imposte, ipotecaria e catastale.

Il predetto avviso è stato opposti dalla contribuente e la CTP di Siracusa ha accolto la tesi della ricorrente. L’Agenzia ha proposto appello e la CTR, con sentenza depositata il 26.11.2018 ha rigettato l’appello, condividendo il ragionamento seguito dal primo giudice.

Riteneva infatti che il trasferimento era avvenuto con atto registrato in via telematica il 22.5.2013 entro la vigenza del nuovo piano di recupero sicchè il contribuente aveva titolo per fruire delle agevolazioni previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, comma 1.

Propone ricorso l’Agenzia affidandosi ad unico motivo. Resiste con controricorso la società Al Gilà s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, nonchè della L. n. 1150 del 1942, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non sussisterebbe nel caso di specie il requisito di natura oggettiva per l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, costituito dall’inserimento degli immobili nel piano di recupero.

Osserva al riguardo che il Piano Particolareggiato, scaduto in data 2.6.2000 e non rinnovato se non illegittimamente dal Consiglio Comunale, non avrebbe potuto essere considerato più valido e come tale improduttivo di effetti.

Il motivo è inammissibile.

La censura infatti sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effetti inammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dalla CTR alla base del convincimento circa l’avvenuta approvazione con Decreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenza decennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattasi di censure fattuali a determinazioni conseguenziali a valutazione delle prove (documentale) riservata al giudice del merito.

Al riguardo, va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, sarebbe stata denunciabile nel presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell’omesso esame” di fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della parte intimata delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 8000,00 oltre s.p.a..

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA