Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29214 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. II, 13/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 13/11/2018), n.29214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2667/2015 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via P. S. Mancini

2, presso lo studio dell’avvocato Pietro Cicerchia, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini 47,

presso lo studio dell’avvocato Carlo Carlevaris Cicerchia, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Ro.Em., Ro.Em.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6694/2013 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– Ro.Em. e R.E. convennero in giudizio la madre Torresani Itala e le sorelle R.A. e Ro.En., chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria derivata dalla morte del padre A. e la condanna delle convenute al pagamento di un’indennità per il godimento degli immobili;

– le convenute non si opposero alla divisione;

– il Tribunale di Roma dispose lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnò i beni in proporzione alle rispettive quote ereditarie e dichiarò le convenute tenute a versare agli attori una somma a titolo di indennità per il godimento degli immobili dalle stesse esclusivamente utilizzati prima dell’apertura della successione;

– sul gravame proposto da R.E., la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado, fatta eccezione per la correzione di un mero errore materiale rilevato;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre R.E. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso R.A.;

– Ro.En. e Ro.Em., ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, sia quale vizio motivazionale sia quale violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di esaminare i reali valori di mercato di alcuni degli immobili ed aver ritenuto congruo la rivalutazione equitativa nella misura del 15% della stima operata dal c.t.u., al fine di adeguarla all’intervenuto incremento dei valori dal deposito della relazione alla pubblicazione della sentenza) ed il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 726 c.c., per avere la Corte di Appello condiviso la rivalutazione equitativa operata d’ufficio dal giudice di prime cure nella misura del 15%, senza in alcun modo verificare se detto adeguamento fosse corrispondente al reale valore di mercato) sono manifestamente fondati, in quanto:

1. nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, deve procedersi all’aggiornamento del valore dei beni, quando tra il deposito della relazione peritale di stima e la pubblicazione della sentenza che l’abbia recepita sia intercorso un lasso di tempo considerevole (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7961 del 21/05/2003), a meno che non si accerti che non si sia verificato, nel detto arco temporale, un mutamento di valore (circostanza, quest’ultima, esclusa espressamente da entrambi i giudici di merito);

2. peraltro, il valore del bene al momento della decisione della causa di divisione non può essere stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene – accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio – in base ad indici di svalutazione monetaria (intervenuta tra la data dell’ accertamento e quella della pronuncia della sentenza), in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall’ISTAT, sì che il riferimento a tale indice (e, a maggior ragione, a criteri meramente equitativi) è inidoneo per una rivalutazione congrua della stima (Sez. 2, Sentenza n. 17487 del 01/08/2006);

3. d’altra parte, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonchè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014);

4. in particolare, la variazione del valore di un immobile in un ben determinato periodo di tempo (nella specie, quasi quadriennale, essendo stata la c.t.u. depositata il 14.12.2004, laddove la sentenza risulta pubblicata il 2.7.2008), richiedendo accertamenti circostanziati, anche attraverso pubblicazioni di dati attuariali, non può ascriversi al fatto notorio (Sez. 1, Sentenza n. 1904 del 29/01/2014);

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce nuovamente la violazione dell’art. 726 c.c., per avere la Corte di Appello condiviso, con riferimento all’immobile sito in (OMISSIS), la stima eseguita dal c.t.u. sulla base del criterio della elevata redditività, nonostante la caserma fosse stata abbandonata dai Vigili del Fuoco e fosse difficile assicurarle una differente destinazione urbanistica) è inammissibile, in quanto:

1. il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016);

– il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese processuali del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini del governo delle spese processuali del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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