Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29213 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8762/2009 proposto da:

SOCIETA’ MADIN SAS DI MASIELLO VITO E C. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato PAOLA Francesco

M., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AIELLO

ERMETE, TUSA BENEDETTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/29/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO dell’8.2.08, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 8/29/08 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società Madin di Masiello Vito & C. s.a.s. nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso ai fini IRAP ed IVA, per l’anno 2001. Il giudice di appello riteneva adeguatamente motivato l’atto impositivo con riferimento al processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza e notificato al legale rappresentante della società contribuente, e sulla base dei relativi studi di settore.

Avverso la sentenza n. 8/29/08 ha proposto ricorso per cassazione la società Madin di Masiello Vito & C. s.a.s., articolando tre motivi, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare inammissibile.

La ricorrente, con i motivi di ricorso deduce, invero, la violazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

E tuttavia, pur avendo la ricorrente formulato – in relazione alla dedotta violazione idi legge – i relativi quesiti di diritto, questi si palesano del tutto inidonei, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Ne consegue, pertanto, che è certamente inammissibile il quesito che si risolva nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata, o correttamente applicata, una certa norma, dovendo il quesito investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).

Nel caso di specie, con i quesiti formulati in relazione ai due motivi di ricorso inerenti la pretesa violazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, la ricorrente si limita a richiedere alla Corte di stabilire – in via di principio – se sia sufficiente a sostenere la motivazione dell’avviso di accertamento il solo scostamento dagli studi di settore, e se il giudice possa omettere, nel ritenere valido l’accertamento induttivo, l’ulteriore indicazione di elementi gravi, precisi e concordanti.

Sicchè i proposti quesiti appaiono dedotti in forma del tutto astratta, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta ed alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza. Quanto al dedotto vizio di motivazione, va rilevato che la ricorrente ha del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dal ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata, tempestiva, costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione; rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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