Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29213 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21077-2019 proposto da:

E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA D’ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ESPOSITO ALAIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 3/2019, rigettava l’appello proposto da E.G. avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso relativo ad Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2007.

Rilevava in particolare che l’appellante non era stato in grado di contrapporre alla presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, prove idonee a superarla.

Riteneva infatti che il decreto di archiviazione indicato dal contribuente come elemento idoneo a vincere la presunzione legale rivestiva una scarsa valenza anche sotto il profilo indiziario stante l’autonomia esistente fra il giudice tributario e quello penale.

Esprimeva analoga valutazione con riguardo alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della MA Costruzione connotata da una estrema genericità così come la coincidenza di alcuni versamenti con alcuni prelevamenti in favore della M.A. Costruzioni.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Il ricorso denuncia la nullità della sentenza e comunque del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Il contribuente sostiene, da un lato, che il giudice avrebbe ritenuto non correttamente superata la prova contraria nonostante l’archiviazione penale e la dichiarazione resa dal legale rappresentante della MA Costruzione, dall’altro lato, osserva che il giudice dell’appello non avrebbe adeguatamente valutato, ai fini probatori, la documentazione relativa alle movimentazioni bancarie, da cui emergerebbe che beneficiaria dei prelievi effettuati sui conti del sig. E. è la M.A. Costruzioni s.a.s..

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, va rilevato che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018).

Pertanto, nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ed incompatibili, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita (come invece avvenuto nella specie) la prospettazione e la analisi di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e quello del vizio di motivazione (che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione) (cfr. anche Cass. n. 26874 del 2018; conf. Cass. n. 19443 del 2011).

Ciò premesso lo sviluppo illustrativo del mezzo si articola infatti in una inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, richiamo di atti e documenti delle fasi di merito, argomentazioni difensive, senza che sia chiara la formulazione tecnica dei predicati vizi. Le doglianze, pertanto, si risolvono in critiche generiche a tutte le ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., formulate con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegati, come dovrebbero, alle ipotesi tassative indicate dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 19959 del 2014).

Così ad esempio il contribuente si duole che la CTR non abbia riconosciuto alcuna valenza probatoria al decreto di archiviazione ed alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della M.A. Costruzione s.a.s., nonchè alla documentazione prodotta attestante le movimentazioni bancarie finendo per contrapporre alla valutazione del giudice di appello la propria.

I motivi di doglianza anche a prescindere dalle considerazioni sopra esposte mirano ad una diversa rivalutazione dell’accertamento in fatto attraverso la rilettura del materiale probatorio. Il che non costituisce propriamente controllo di logicità del giudizio del giudice di merito, bensì revisione del ragionamento decisorio, ossia revisione dell’opzione che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata, giudizio che impinge nel giudizio di fatto, precluso al giudice di legittimità (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526; Cass. 24707 /2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 20.000,00 oltre s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA