Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29213 del 20/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 20/10/2021), n.29213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INERLOCUTORIA

sul ricorso 1487-2016 proposto da:

R.C., nella qualità di erede di C.M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER N. 44, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARIA LAURA LAUDADIO, NUNZIO MALLARDO;

– ricorrente –

contro

SCUOLA MEDIA STATALE G. M. CANTE in persona del legale rappresentante

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA

GENERALE STATO in persona del legale rappresentante pro tempore,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti

rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 3696/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2015 R.G.N. 5980/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2021 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da C.M.G. – docente di religione, immessa nel ruolo della scuola secondaria statale con decorrenza giuridica 1 settembre 2005 ed economica 1 settembre 2006, in servizio presso la scuola media G.M. Cante di Giugliano in Campania (NA) – per il riconoscimento nella ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna e per la restituzione delle somme recuperate dal Ministero dell’economia e delle finanze (MIUR) a seguito del mancato riconoscimento di tale servizio.

2. La Corte territoriale, richiamata la normativa statale e la contrattazione collettiva sui docenti di religione, osservava che a norma del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, ai docenti della scuola secondaria statale era riconosciuto il servizio prestato: quale insegnante non di ruolo nelle scuole secondarie, statali e pareggiate; quale insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali (o degli educandati femminili statali o nelle scuole elementari parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie).

3. Non era invece previsto il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne.

4. Pur essendo stata attuata dalla L. n. 312 del 1980, art. 57, una notevole integrazione tra i ruoli del personale della scuola, non erano state abrogate le norme che riguardavano il riconoscimento dei servizi resi.

5. Invece, soltanto per il personale docente delle scuole elementari statali era riconosciuto – dal medesimo D.L. n. 370 del 1970, art. 2, comma 2, – il servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato nelle scuole materne, statali o comunali.

6. Le peculiarità della disciplina degli insegnanti di religione non incidevano sulla disciplina del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna, del tutto omogena a quella degli insegnanti di altre materie.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.M.G., articolato in due motivi di censura; il MIUR e la Scuola media statale G.M. Cante hanno depositato atto di costituzione. Ha depositato memoria di costituzione R.C., nella qualità di unica erede di C.M.G., dichiarandone il sopravvenuto decesso; l’erede ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. 18 luglio 2003, n. 186, art. 1, dei contenuti dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 n.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

2. Si deduce che la ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione segue regole diverse rispetto a quelle delle altre categorie di docenti, in quanto soltanto con la L. n. 186 del 2003 venivano per la prima volta istituiti i due ruoli degli insegnanti di religione delle scuole statali, sicché in epoca precedente non si poneva la questione del riconoscimento di un servizio pre-ruolo.

3. Con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 576 del 1970, della L. 18 luglio 2003, n. 186, art. 1, dell’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, comma 6, della circolare ministeriale del 3 gennaio 2001 n.2 nonché delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

4. Si contesta l’interpretazione del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, accolta nella sentenza impugnata. Si sottolinea che è ammesso da tali norme il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare e che prima della istituzione dei ruoli di cui alla L. n. 186 del 2003 nella scuola materna e nella scuola elementare le modalità di nomina degli insegnanti di religione ed i titoli richiesti erano identici.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso ponga una questione di massima di particolare importanza, dovendo procedersi per la soluzione del caso in discussione ad una preventiva analisi di sistema della ricostruzione della carriera dei docenti di ruolo della scuola statale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO;

6. La ricostruzione di carriera segue, per i docenti di religione, la disciplina generale degli altri docenti di ruolo.

7. Vero è che prima della L. 18 luglio 2003 n. 186 i docenti di religione non erano docenti di ruolo, essendovi l’unica categoria dei docenti di religione a termine: non vi erano ruoli statali per l’insegnamento della religione cattolica; nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il capo di istituto conferiva incarichi annuali di insegnamento (docente incaricato annuale: D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309).

8. Tuttavia, la richiamata L. n. 186 del 2003 nell’istituire, per la prima volta, due ruoli per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, corrispondenti ai cicli scolastici (istruzione primaria ed istruzione secondaria), su base regionale, ha esteso ai docenti immessi in ruolo le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di cui al Testo unico sull’istruzione ed alla contrattazione collettiva.

9. Dispone, infatti, L. n. 186 del 2003, art. 1, comma 2:

“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva”.

10. Continua a permanere, invece, la specialità del lavoro a termine, in quanto gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo sono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 10 e ilo C.C.N.L. Scuola del 27.11.07, art. 40, comma 5).

11. In questa sede non si discute, tuttavia, dell’insegnamento della religione cattolica a termine, ma della ricostruzione di carriera del docente di religione immesso nel ruolo della scuola statale. In materia trova applicazione la disciplina prevista dal TUn. 297/1994; le disposizioni della L. n. 186 del 2003 (che costituiscono il tratto di specialità del rapporto a tempo indeterminato dei docenti di religione cattolica, L. n. 186 cit., ex art. 1, comma 2) non riguardano la ricostruzione di carriera, ma la disciplina: delle dotazioni organiche (art. 2); dei concorsi e dell’accesso ai ruoli (art. 3); della mobilità professionale (limitata, di norma, al medesimo insegnamento) e territoriale (art. 4).

12. La disciplina della fattispecie controversa (riconoscimento al docente di religione del ruolo di istruzione secondaria del servizio pre-ruolo svolto nella scuola materna) va dunque individuata nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. da 485 a 490 (parte terza, titolo I, capo III, sezione IV: “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”).

PASSAGGIO DI RUOLO E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA;

13. La disciplina dei passaggi di ruolo riguarda la modifica del grado di istruzione in cui il docente presta servizio. Prima TU n. 297 del 1994, art. 472, poi l’art. 48 del CCNL SCUOLA 1994/1997 (che ha disapplicato il suddetto art. 472; v. art. 82 CCNL) hanno affermato il principio della mobilità del personale docente – compreso il personale insegnante delle scuole materne – da un ruolo di grado inferiore a quelli di grado superiore e viceversa (salva la necessità del possesso del titolo di abilitazione richiesto per l’insegnamento).

14. La mobilità tra ruoli (e, per quanto in causa rileva, tra il ruolo della scuola materna ed il ruolo della scuola media) è comunque soltanto la premessa per l’applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera all’atto dell’immissione nel nuovo ruolo, di cui ai predetti TU n. 297 del 1994, artt. 485 e 490.

15. Rilevano, in particolare:

TU n. 297 del 1994, art. 485, che racchiude la disciplina già contenuta nel D.L. n. 370 del 1970, conv. in L. n. 576 del 1970, artt. 1, 2 e 3, come modificato dal D.P.R. n. 417 del 1974, art. 81;

l’art. 487 del medesimo TU, contenente la disciplina già prevista dal D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83.

16. D.P.R. n. 297 del 1994, art. 485:

– ai commi 1 e 2, si occupa del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, in estrema sintesi, prevede il riconoscimento “temporizzato” (4 anni per intero, due terzi del periodo eccedente, il rimanente terzo ai soli fini economici) del servizio già prestato, rispettivamente:

come docente non di ruolo delle predette scuole (id est: di istruzione secondaria ed artistica statali e pareggiate);

come docente di ruolo e non di ruolo della scuola elementare.

– al comma tre, si riferisce al personale docente delle scuole elementari, per il quale dispone il riconoscimento, con la medesima temporizzazione, del periodo di servizio già prestato:

come docente non di ruolo della scuola elementare e delle scuole secondarie ed artistiche;

come docente di ruolo e non di ruolo delle scuole materne, statali o comunali (servizio rilevante nella presente causa).

17. TU n. 297 del 1994, art. 487, si riferisce al solo personale (direttivo e) docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica che si accinge a passare da un ruolo inferiore (scuola secondaria di primo grado) ad un ruolo superiore (scuola secondaria di secondo grado); in questo caso il servizio prestato nel ruolo inferiore non è temporizzato, ma è riconosciuto per intero.

18. In sostanza, nell’impianto del TU n. 297 del 1994:

– il servizio prestato dal personale docente nelle scuole di istruzione secondaria è riconosciuto: se non di ruolo, nei limiti della temporizzazione (art. 485, comma 1 e comma 3); se di ruolo, per intero (art. 487).

Questa Corte ha già reputato tale disciplina non conforme al principio di non discriminazione (a partire da Cass. 28 novembre 2019 n. 31149).

Invece, in caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, vi è sempre un riconoscimento “temporizzato” del servizio svolto, sia esso di ruolo o non di ruolo.

IL RICOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA MATERNA;

19. Per quanto immediatamente rilevante in causa, il personale docente della scuola materna (pur potendo transitare nel ruolo di tutte le scuole di grado superiore, ove in possesso del relativo titolo di abilitazione) si vede riconosciuto il servizio, di ruolo e non di ruolo, solo in misura temporizzata ed in caso di passaggio al ruolo della scuola elementare.

20. Non vi sono altre norme sul riconoscimento del servizio, di ruolo e non di ruolo, svolto dal docente nella scuola materna.

21. Nell’arresto del 6 maggio 2016 n. 9144 le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, affermando che (per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77 ed 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57) all’insegnante che passa dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione.

22. Il principio, cui ha dato seguito la giurisprudenza di questa sezione, (si veda Cass. 24 febbraio 2020 n.4877) è stato affermato per i passaggi di ruolo; nella stessa pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato essere diversa la questione del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti solo in seguito entrati nei ruoli della scuola statale.

23. Si tratta, dunque, di ricostruire la complessiva rilevanza del servizio prestato nella scuola materna in caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria, anche in caso di servizio non di ruolo, come nel caso in oggetto.

24. Soltanto all’esito di questa analisi si potrà tenere conto dell’eventuale incidenza, nell’applicazione della disciplina di riferimento, del fatto, valorizzato nel secondo motivo di ricorso, che il titolo richiesto per l’insegnamento della religione cattolica e le modalità di nomina del docente erano identici nella scuola elementare e nella scuola materna.

25. In ragione della particolare importanza della questione, per il carattere seriale del contenzioso sulla ricostruzione di carriera, appare opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità dell’assegnazione della decisione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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