Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29213 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. II, 13/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3920/2015 proposto da:

Gaetano Mobili 2 s.r.l., Cogesim srl, M.P., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Lotario 6, presso lo studio

dell’avvocato Silvia Tagliente, rappresentati e difesi dagli

avvocati Pietro Massarotto, Mario Domenico Ciccarelli;

– ricorrenti –

contro

Italfondiario spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Liberiana

17, presso lo studio dell’avvocato Antonio Ferraguto, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2349/2013 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla società Gaetano Mobili 2 s.r.l. (d’ora in poi Gaetano Mobili), dalla società Cogesim s.r.l. (d’ora in poi Cogesim) e da M.P.A., in proprio e quale erede del padre Gaetano, nei confronti della Cariplo – Cassa di risparmio delle Province Lombarde s.p.a. al fine di sentire dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative di legge e per impossibilità dell’oggetto di un contratto di mutuo edilizio e di un’anticipazione fondiaria stipulati rispettivamente da Cogesim e da Gaetano Mobili nell’ambito di un finanziamento garantito da ipoteca e da fideiussioni per ripianare un debito della Gaetano Mobili verso altra banca;

– costituitasi nel giudizio di primo grado la società Intesa Gestione Crediti s.p.a., chiarendo le vicende che avevano determinato la successione nelle posizioni facenti capo a Cariplo s.p.a., la convenuta oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, articolava domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di saldo dei rapporti di conto corrente e di mutuo;

– respinte con sentenza non definitiva le domande attoree e quella riconvenzionale relativa al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 15330/1 intestato alla Gaetano Mobili, all’esito della rimessione della causa sul ruolo e della ctu contabile, il Tribunale di Verbania, estromessa la convenuta Intesa Gestione, alla quale era succeduta la cessionaria del credito Castello Finance s.p.a. rappresentata dal procuratore Italfondiario s.p..a, condannava la Gaetano Mobili al pagamento della somma di Euro 757.112,84 oltre interessi di mora e la Cogesim al pagamento di Euro 539.462,49;

– avverso la sentenza definitiva Gaetano Mobili, Cogesim e M.P.A. hanno proposto appello principale, mentre la convenuta ha proposta appello incidentale avente ad oggetto la sentenza non definitiva, laddove aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento del saldo del conto corrente n. (OMISSIS) intestato alla Gaetano;

– la Corte d’appello di Torino con sentenza n. 2349 pubblicata il 10/12/2013 decideva sull’appello principale e su quello incidentale: riguardo al primo rideterminava l’importo complessivo dovuto dalla Gaetano Mobili nel minor importo di Euro 686.054,98 mentre in ordine al secondo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, determinava il credito della Banca nei confronti di Gaetano Mobili e di M.P.A. (quale fideiussore in proprio e quale erede del padre M.G.) nella somma di Euro 123.141,57;

– la cassazione della sentenza d’appello è stata chiesta da M.P., dalla società Gaetano Mobili e da Cogesim con ricorso notificato il 26/1/2015 articolato sulla base di 3 motivi, cui resiste Italfondiario s.p.a con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1219 c.c. e segg., con particolare riguardo all’art. 1224 c.c. ed alla L. n. 175 del 1991, art. 16, per avere la CTU espletata nel primo grado violato la normativa in materia di applicazione degli interessi di mora secondo un procedimento di calcolo utilizzato anche nell’integrazione della CTU dalla sentenza d’appello;

– il motivo appare, così come eccepito dal controricorrentei inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, poichè formulato senza il rispetto dei requisiti di specificità e completezza; invero i ricorrenti si limitano a richiamare la CTU esperita nei precedenti gradi di merito senza, tuttavia, riprodurre la parte oggetto di censura, nemmeno nei punti oggetto di contestazione; l’unico riferimento ad essa si rinviene in fondo a pag. 7 del ricorso ed è fatto a titolo esemplificativo senza alcuna ulteriore specificazione;

– con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1815 c.c., comma 2 e dell’art. 1419c.c., comma 2 e dell’art. 644 c.p., in relazione all’usura sopravvenuta;

– il motivo appare inammissibile perchè riguarda questione non trattata nella sentenza impugnata ed i ricorrenti non indicano ove la stessa sia già stata proposta (cfr. Cass. 27568/2017); è noto, infatti, che in cassazione non possono prospettarsi nuove questioni di diritto che modifichino il thema decidendum ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice del merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 14477/2018);

– con il terzo motivo i ricorrenti censurano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., nonchè l’art. 2697 c.c., per avere la sentenza considerato sufficienti i documenti prodotti dalla banca a supporto dei conteggi relativi al conto corrente intestato a Gaetano Mobili;

– il motivo è inammissibile perchè non censura l’applicazione del principio di diritto ma la conclusione del giudizio di fatto cui è pervenuto il giudice d’appello in merito alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta ed è incensurabile in questa sede se non nei limiti ora ammessi del vizio motivazionale (cfr. Cass. 20721/2018);

– atteso l’esito di tutti i motivi, il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA