Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29213 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21908-2017 proposto da:

N.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUIRINO MAIORANA 9, presso lo STUDIO LEGALE FAZZARI, rappresentata e

difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato

il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Messina, con ordinanza pubblicata in data 6/7/2017, resa nel procedimento di cognizione sommaria come disciplinato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dellla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54”), sul ricorso proposto dall’avvocato N.A., ha condannato M.A. al pagamento in favore della professionista della somma di Euro 6.817,50, oltre interessi legali dalla data della domanda, e ha compensato per intero le spese di lite;

la Corte ha ritenuto che l’importo preteso dall’avvocato, per aver assistito il resistente in un giudizio (di primo e secondo grado) avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Rete ferroviaria italiane, fosse rispettoso delle tariffe professionali, considerato che il valore della causa, secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, rientrava nello scaglione compreso tra Euro 52.000 e Euro 260.000; che tuttavia, la ripetitività delle problematiche che avevano dato luogo a diversi analoghi procedimenti giustificava una riduzione dell’importo richiesto sino alla metà;

contro l’ordinanza la N. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e formula tre motivi, ai quali si è opposto l’intimato con controricorso;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

in prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono tre:

1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 151 disp. att. c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4, art. 2233 c.c., art. 36 Cost., artt. 112 e 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5: la ricorrente assume l’erroneità della decisione della Corte che ha ridotto gli onorari in assenza di una specifica domanda di parte e della non contestazione circa la loro misura; la riduzione al 50% ha violato il principio dell’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione, senza che vi sia stata adeguata motivazione, essendo la ripetitività un elemento non previsto dalla legge nè dal decreto ministeriale che individua i parametri per la liquidazione giudiziaria a carico del cliente; con la riunione dei procedimenti e la riduzione delle competenze e degli onorari, in ragione dell’unitaria trattazione delle controversie, si era già tenuto conto della qualità e quantità della prestazione professionale;

2.- violazione o falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 c.c., art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: assume che, nonostante la sua espressa richiesta, la Corte non aveva provveduto sul maggior danno da svalutazione monetaria e sugli interessi moratori, da calcolarsi in conformità al combinato disposto dell’art. 1284 c.c., comma 4, e D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5;

3.- violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte compensato le spese di lite secondo un criterio di equità non previsto da alcuna norma di legge, considerata anche la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, applicabile ai giudizi instaurati a far data dal 12/12/2014;

4.- il ricorso è ammissibile: questa Corte ha infatti già affermato che l’ordinanza, espressamente definita non impugnabile dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con cui si conclude lo speciale procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria sicchè deve esserne consentita la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., (Cass. 17/05/2017, n. 12411; Cass. Sez. Un. 23/2/2018, n. 4485);

5.- il primo motivo è manifestamente infondato;

5.1.- l’art. 2233 c.c., dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d’opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene;

5.2.- la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293);

5.3.- è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione (sul potere discrezionale del giudice la giurisprudenza, anche risalente, è costante: v. Cass. 30/10/1996, n. 9514; Cass. 18/04/1998, n. 3982; Cass. 31/01/2017, n. 2386);

5.4.- il potere discrezionale può esplicarsi anche nell’aumento o nella riduzione dei compensi (Cass. 2/8/2005, n. 16132; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084; Cass. 03/07/2003, n. 10532; Cass. 21/7/2011, n. 16040; Cass. 10/1/2017, n. 269), e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente;

5.5.- l’unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 03/09/2003, n. 12840; Cass. 23/03/2004, n. 5802), circostanza quest’ultima che la parte ricorrente non ha mai allegato nè, tantomeno, provato;

5.6.- le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuto sono solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l’art. 636 c.p.c., comma 1, u.p.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare senza pregiudizio degli spazi di discrezionalità che i criteri stessi consentono, e non la funzione, come propone la ricorrente, di attribuire al professionista l’unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l’oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. n. 9514/1996, cit.);

5.7.- la censura che fa leva sulla dedotta violazione della garanzia di adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera ed al decoro del professionista è dunque manifestamente infondata ove solo si consideri che gli onorari liquidati nel provvedimento impugnato sono comunque superiori ai minimi della tariffa prevista per la fascia di valore della controversia, la quale rappresenta un valido criterio in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c., a garanzia dell’attività svolta dal professionista; infine, non è invocabile l’art. 36 Cost., il quale, come si è detto, è applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900, cit.);

5.8.- quanto al profilo di censura secondo cui il giudice avrebbe dovuto tener conto della “non contestazione” del cliente rispetto agli importi indicati nella parcella, esso si presenta inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto, se non per brevi e incomprensibili stralci, la memoria difensiva depositata dal cliente nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello, e ciò impedisce di apprezzare la sussistenza della non contestazione anche con riguardo al quantum della pretesa (Cass. 12/10/2017, n. 24062; Cass. 13/10/2016, n. 20637; Cass. 09/08/2016, n. 16655);

5.9.- neppure sussiste la dedotta violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4;

quest’ultima norma dispone al comma 1: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l’aumento di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.”;

5.10.- si tratta di una disposizione di carattere generale, rispetto alla quale quella contenuta nel successivo comma 4, (“Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di quest’non comporta l’esame di specifiche distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto e di regola ridotto del 30%”) si pone in rapporto di specialità, nel senso che trova applicazione allorchè ricorre il duplice presupposto dell’identità della posizione processuale dei vari soggetti assistiti dal medesimo difensore e della sostanziale identità delle questioni di fatto e di diritto trattate; solo in tal caso è prevista, di regola, la riduzione del 30% del compenso, altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto;

5.11.- come emerge con chiarezza dal tenore dell’ordinanza impugnata, l’esercizio del potere di riduzione dei compensi da parte della Corte territoriale è stato giustificato non già sul presupposto della “identità della posizione processuale dei vari soggetti” e dell’assenza di “specifiche e distinte questioni di diritto” (art. 4, comma 4), bensì in ragione del più lato criterio della “ripetitività delle problematiche che hanno dato luogo a diversi analoghi procedimenti”;

5.12.- l’argomento della natura seriale delle controversie è, all’evidenza, utilizzato dalla Corte d’appello al solo al fine di formulare un giudizio sulla mancanza di una particolare complessità e difficoltà delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, (cfr. Cass. 12/6/1998, 5887, secondo cui “l’esercizio della facoltà discrezionale nella determinazione degli onorari entro le misure minime e massime tabellari (può) essere legittimamente orientato pure dalla valutazione comparativa della attività difensiva svolta dall’avvocato per il medesimo cliente in altre controversie, aventi analogo oggetto e involgenti “argomenti comuni e spesso addirittura ripetitivi”, essendo tale valutazione comparativa idonea a definire – a norma del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, – la importanza delle questioni trattate”);

5.13.- appare così inconferente il rilievo mosso alla ordinanza con riferimento alla decisione della stessa Corte d’appello nel giudizio di merito in tema di riunione tra i vari procedimenti ai sensi dell’art. 151 disp. att. c.p.c.;

5.14.- infine, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione, il motivo si presenta manifestamente infondato, sia perchè il provvedimento contiene, come si è visto, una motivazione esaustiva e coerente, idonea a sorreggerlo, sia perchè nella nozione di violazione di legge per la quale il ricorso per cassazione è proponibile ex art. 111 Cost., è compreso soltanto il vizio di mancanza assoluta della motivazione, come è stato ritenuto anche altre volte da questa Corte (cfr. Cass. 06/03/2002, n. 3197; Cass. 20/08/2004, n. 16349);

6.- il secondo motivo è manifestamente infondato;

l’art. 1284 c.c., nel testo novellato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto con l’art. 17, comma 1, i commi 4 e 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto introdotto successivamente all’entrata in vigore del D.L. cit., disciplina il tasso degli interessi legali in controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro; in particolare, esso prevede ai commi 4 e 5, quanto segue: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”;

6.2. – la formula della norma è chiara nel predeterminare tanto la misura quanto la decorrenza degli interessi legali, nel caso in cui il credito – che nel caso in esame trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti – venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 7/11/2018, n. 28409; Cass. 25/3/2019, n. 8289; Cass. 31/5/2019, n. 14911);

6.3.- l’ordinanza impugnata ha riconosciuto gli “interessi dalla domanda” sicchè in nessuna violazione è incorsa la Corte territoriale, dovendosi comunque ritenere il provvedimento integrato, quanto al saggio degli interessi, dalla disposizione su richiamata (art. 1284 c.c., comma 4);

6.4.- sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria il motivo si presenta inammissibile, perchè la parte non riproduce la parte del ricorso introduttivo del giudizio in cui avrebbe richiesto il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2;

va ricordato che, in tema di contratto d’opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta e non è pertanto suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta (Cass. 28/3/2012, n. 4959);

6.5.- ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d’ufficio di esso, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall’art. 1224 c.c., comma 2, ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (v. pure Cass. 19/01/2005, n. 1063; Cass. 2/8/2005, n. 16132);

la ricorrente, nel suo ricorso, neppure deduce di aver allegato e provato l’esistenza del maggior danno, e ciò impedisce raccoglimento del motivo;

7. – anche il terzo motivo è manifestamente infondato;

7.1.- è consolidato il principio secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto all’esatta soluzione della questione giuridica sottoposta al suo esame, poichè questa Corte, in ragione della funzione di nomofilachia attribuitale dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione, anche a fronte di un error in procedendo qual è la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il diritto t la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez. Un. 2/2/2017, n. 2731);

7.2.- nella specie, l’ordinanza impugnata ha riconosciuto solo in parte la domanda proposta, con la conseguenza che la compensazione delle spese deve ritenersi giustificata in relazione all’acclarata soccombenza reciproca, dovendosi precisare che quest’ultima ipotesi ricorre anche quando vi sia stato un accoglimento parziale sia pur meramente quantitativo dell’unica domanda proposta (Cass. 24/4/2018, n. 10113; Cass. 23/9/2013, n. 21684);

7.3.- la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote con cui le spese debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, non essendo tenuto il giudice a rispettare un’esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20/12/2017, n. 30592; Cass. 31/1/2014, n. 2149);

8.- dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per il versamento, da parte della stessa di una somma pari al contributo unificato già versato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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