Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29212 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21032-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FILIPPO BRESCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1422/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia, sez. distaccata di Taranto, ha accolto l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza della CTP di Taranto, che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione emesso a seguito di revoca dei benefici fiscali (aliquota IVA al 4 per cento per l’unità immobiliare) connessi all’acquisto della prima casa, effettuato dalla contribuente con atto di compravendita del (OMISSIS), in quanto qualificata come abitazione di lusso.

La predetta CTR, riteneva non applicabili i parametri di individuazione degli immobili di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, parametri che dovevano essere attinti dal D.Lgs. n. 23 del 2011, e dal D.Lgs. n. 175 del 2014, introdotto con lo scopo di allineare la definzione di “abitazione di lusso” ai fini Iva con quella già.

Il giudice di appello rilevava che dal I gennaio 2014 l’aliquota agevolata in caso di cessione di abitazioni in presenza dei requisiti “prima casa” è vincolata alla categoria catastale dell’immobile sicchè non assumevano alcun valore le caratteristiche di lusso come definite dal D.M. 2 agosto 1969.

Osservava pertanto che l’unità immobiliare in questione risultava accatastata in categoria non di lusso ed il contribuente era in possesso dei requisiti della prima casa come indicati nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, della Tariffa allegata.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso C.E..

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 175 del 2014, art. 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 175 del 2014, art. 33, anche a situazioni antecedenti la sua entrata in vigore fissata al 13.12.2014.

Osserva in proposito che nella specie l’atto di compravendita è stato stipulato in data (OMISSIS) quando cioè ai fini di Iva era in vigore la classificazione degli immobili c.d. di “lusso” in base al D.M. del 1969.

La censura è infondata.

La CTR ha infatti correttamente ritenuto applicabili all’acquisto immobiliare con aliquota IVA agevolata le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014, conformandosi in tal modo al principio giurisprudenziale già affermato da Cass. n. 11621/2017 cit. e quindi ribadito da Cass. Sez. 5, sentenza n. 14964 del 08/06/2018 (Rv. 649367) nonchè da Cass., Sez. 5, sentenza n. 2010 del 2018 (non massimata), che, ancorchè in tema d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, ha chiarito che “il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), che, nel sostituire all’allegato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali, conclusi in epoca anteriore alla data della sua entrata in vigore del 1.1.2014.

Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), nel sostituire il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, parte prima, tariffa allegata, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, ai benefici “prima casa” – incentrato sui parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, il cui elevato tecnicismo ha dato causa ad un elevato contenzioso.

In forza della disciplina sopravvenuta l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici). Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota IVA ridotta, il legislatore è poi intervenuto con il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, che, nel modificare il D.P.R. n. 633 del 1972, della tab. A, n. 21, parte seconda, allegato ha espressamente richiamato il “criterio catastale”; con il risultato che anche l’agevolazione IVA è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie.

Orbene, il nuovo regime trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, per cui l’atto di trasferimento dedotto nel presente giudizio ((OMISSIS)), successivo a questo discrimine temporale, è regolato in base alla nuova disciplina. (Cass. 2019 n. 8409; Cass. 2018 n. 14964; 2010/2018).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 9000,00 oltre s.p.a..

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

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