Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29212 del 13/11/2018

Cassazione civile sez. II, 13/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 13/11/2018), n.29212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 282/2015 proposto da:

V.A., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. BLUMENSTIHL 55, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BINDOCCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– ricorrenti –

contro

B.G., M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 800/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I consorti P. – V., quali venditori, ebbero a concludere contratto preliminare di compera vendita di immobile con i consorti M. – B., quali acquirenti, il cui originario termine per la stipula fu prorogato al 15.10.2006. Antecedentemente la V., quale acquirente,aveva stipulato con D.M.G. preliminare di compera vendita di altro immobile con termine per la stipula del definitivo al 30.6.2006.

A loro volta, il 16.10.2006, i consorti B. – M. ebbero a stipulare contratto preliminare con C.C. per la vendita del loro bene immobile.

I consorti P. – V., il 31.10.2006, ebbero a scrivere alla controparte M. – B. che il preliminare s’era risolto per il mancato rispetto del termine essenziale per la stipula del definitivo ed, a loro volta, i consorti B. – M. ebbero ad incoare lite giudiziale contro i P. – V. deducendo inadempimento dei promissari venditori, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare con restituzione dell’acconto versato e ristoro danni.

Resistettero i consorti V. – P., ribadendo che il contratto s’era risolto per inadempimento dei promissari acquirenti e chiedendo il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda degli attori, che individuava siccome parte inadempiente, condannava i convenuti a restituire l’acconto ricevuto e rigettava ogni domanda di ristoro danni.

Avverso detta decisione proposero gravame i consorti V. – P. ed anche i consorti B. – M. proponevano impugnazione incidentale.

La Corte fiorentina ebbe a dichiarare inammissibile l’appello incidentale ed a rigettare quello principale, osservando – per quanto ancora interessa – come, circa i danni lamentati, i consorti V. – P. non avessero versato in causa elementi atti a lumeggiarne l’esistenza e l’essenza.

Avverso detta decisione ebbero a proporre riscorso per cassazione i consorti V. – P. articolato su tre motivi.

Non si sono costituiti i resistenti consorti B. – M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti V. – P. va dichiarato inammissibile poichè non risulta in atti la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita al difensore delle contro parti, B.G. e M.N., nell’ambito della notificazione del ricorso con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.. Difatti in atti risulta prova che il ricorso fu rimesso ai resistenti presso lo studio del difensore, ma che, non avendo l’Ufficiale giudiziario reperito in loco nè il destinatario nè persona abilitata alla ricezione della notifica,questi provvide ad effettuare la notificazione con le forme, di cui all’art. 140 c.p.c., provvedendo anche alla spedizione del prescritto avviso al destinatario con lettera raccomandata.

Tuttavia parte ricorrente non ha provveduto a depositare, entro l’odierna adunanza, nè la cartolina comprovante il ricevimento della nota raccomandata – elemento essenziale ai fini di validità della notificazione a seguito della sentenza n. 3/2010 della Corte costituzionale – nè istanza alcuna al riguardo, mentre i resistenti non si sono costituiti.

Dunque concorre situazione di mancato perfezionamento della notifica del ricorso con conseguente mancato rispetto del termine per tempestiva impugnazione, vizio importante l’inammissibilità siccome insegna questa Suprema Corte – Cass. su n 627/08, Cass. sez. 2 n. 18361/18 -.

Stante l’assenza delle controparti nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

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