Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29211 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimato –

sul ricorso 7509-2008 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PACE FABIO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 09/20/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 12/02/2007, depositata il 20/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, difensore della ricorrente,

che insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PACE FABIO, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA, che

nulla osserva.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 9/20/07, depositata il 20.3.2007, la CTR del Piemonte ha riconosciuto il diritto di P.C., dirigente Enel in quiescenza, al rimborso delle trattenute operate, in misura eccedente il 12,50%, dal sostituto d’imposta in occasione della liquidazione, sotto forma di capitale, del trattamento di previdenza integrativa aziendale, qualificando l’erogazione come reddito da capitale dipendente da contratto di assicurazione, stipulato in epoca antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 124 del 1993.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997; della L. n. 482 del 1985, art. 6;

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17; artt. 3, 4, 5, e 6 dell’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986 e difetto di motivazione.

L’intimato resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

3. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, non trattandosi di questioni nuove, ma di argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi dell’inapplicabilità della tassazione prevista per i redditi da capitale, sempre propugnata dall’Ufficio, il ricorso appare manifestamente fondato, in considerazione del principio statuito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.

rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″.

4. La prospettata fondatezza del ricorso principale determina l’attualità dell’interesse del controricorrente all’esame del ricorso incidentale condizionato avverso il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ricorso che appare inammissibile, non avendo il contribuente nè censurato la statuizione dell’impugnata sentenza, secondo cui la mancata valutazione, da parte dei giudici di prime cure, delle controdeduzioni dell’Ufficio ne consentivano, quale motivo di censura, la riproposizione in appello, nè formulato, in relazione a detta statuizione, idoneo quesito di diritto, nè, peraltro, trascritto, in violazione del principio di autosufficienza, le parti dell’appello avversario in cui sarebbe ravvisabile la dedotta carenza.

5. In conclusione si ritiene che i ricorsi possano esser decisi in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che le parti hanno depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, pertanto, il ricorso principale va, in parte, accolto con rinvio alla CTR, per gli accertamenti conseguenti, mentre va respinto quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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