Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29211 del 21/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 21/12/2020), n.29211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20889-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 787/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 787/2019, depositata in data 4.2. 2019 la CTR della Lazio rigettò l’appello proposto nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., dal sig. S.M. che aveva appellato limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Roma, che ne aveva nel resto accolto il ricorso avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2008. Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata Regione Lazio non ha svolto difese.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 36, nonchè art. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., l’art. 132, comma 2, n. 4, artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e motivazione illogica e quindi sostanzialmente omessa o apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la decisione impugnata ha confermato sul capo relativo al governo delle spese di lite della sentenza della CTP di Roma (n. 13200/2017), che aveva giustificato la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nel quale il contribuente era risulta integralmente vittorioso unicamente in virtù della natura del contenzioso e dell’esiguità dell’importo preteso.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza di primo grado oggetto d’impugnazione da parte del contribuente, unicamente per quanto concerne il capo sulle spese, è stata resa nel vigore dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), al quale rinviava il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza “di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione”.

nel processo tributario si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, che, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, al comma 2, prevede che le spese di giudizio possono essere compensate “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, va ribadito che “su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sotto-sezione) secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019; Cass n. 4774/ 2020);

La CTR ha giustificato la compensazione con la natura del contenzioso e dell’esiguità dell’importo preteso ritenendo che tali motivi fossero sussumibili nelle altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Sul punto si deve rilevare che il riferimento alla natura del contenzioso non sia idoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, ord. 3 novembre 2009, n. 23265), così come quello al valore modesto della controversia, atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., (si vedano, tra le molte, 12/10/2018, n. 25594; Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026).

In proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte.

L’illogicità manifesta della motivazione posta a fondamento della compensazione, che emerge con ogni evidenza al riguardo, ne determina un’anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporre, anche in relazione a tale profilo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020

 

 

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