Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29211 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14731-2018 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE ARNONE, MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

SOCRATAM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARTINA ORSINI, MAURIZIO BONISTALLI;

– controricorrente –

contro

P.B. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 34, presso

lo studio dell’avvocato DARIO PICONE, che la rappresenta e difende:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/ 2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento (ha rigettato la domanda di E.V., dipendente della Società P.B. s.p.a. e della Società Socatram s.r.l. con mansioni di addetto al “servizio di battellaggio” dal 1993 al 2008, il quale aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal novembre 2006 al giugno 2008 per un ammontare di Euro 25.665;

la Corte d’Appello, in particolare, ha accertato che la prospettazione dell’ E. non trovava conferma nelle allegazioni documentali relative al costo delle prestazioni asseritamente effettuate ed era generica quanto all’indicazione dei parametri oggettivi occorrenti alla loro determinazione; circa la statuizione di primo grado relativa all’incapacità di testimoniare di R.N., la cui deposizione era considerata decisiva dall’appellante, ha affermato che dalla procura notarile institoria risultava che lo stesso dovesse essere considerato ex ante quale potenziale convenuto, attesa la comunanza di interessi con la P.B. s.p.a.;

la cassazione della sentenza è domandata da E.V. sulla base di due motivi; resistono con tempestivo controricorso sia la Società P.B. s.p.a. che la Società Socatram s.r.l.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione degli artt. 245 e 246 c.p.c., e conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice posto a fondamento della propria decisione le prove chieste dalla parte ricorrente”; ribadisce il giudizio originariamente formulato in merito alla decisività della testimonianza di R.N., dipendente della Società del quale legittimamente avrebbe dovuto ritenersi ammissibile la testimonianza nel giudizio de quo, essendo egli dipendente della ditta, sia pure in un ruolo apicale;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione dell’art. 92 c.p.c.”; la Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato il ricorrente alle spese del secondo grado di giudizio, senza tener conto della sussistenza di gravi motivi, che avrebbero richiesto una deroga al principio di soccombenza, enunciato dall’art. 91 codice di rito; l’ E. non poteva conoscere la precisa posizione del R. all’interno della Società, sicchè il giudice del merito avrebbe dovuto compensare le spese del grado;

il primo motivo è inammissibile;

deve rilevarsi che in generale, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla capacità della parte di testimoniare è insindacabile in sede di legittimità, ove motivata (ex plurimis cfr. Cass. n. 1188 del 2017; Cass. n. 98 del 2019);

inoltre, quanto ai concreti margini di ammissibilità della predetta incapacità, si è affermato che “L’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.” (Così Cass. n. 167 del 2018);

nel caso di specie la Corte d’appello ha motivato adeguatamente in merito alla riscontrata comunanza d’interessi tra il R. e la Società, riportando i passi salienti della procura institoria dalla quale risulta come il dipendente fosse stato delegato non solo alla vendita di beni o servizi della ditta, ma anche a effettuare per conto della stessa autonome scelte gestionali (e processuali) “…destinate a vincolare la società nei confronti dei terzi e ad incidere direttamente sull’efficienza dell’agere imprenditoriale” (p. 2 sent.);

il secondo motivo è altresì inammissibile;

dalla ricostruzione della Corte d’appello sopra riportata, che si palesa immune da vizi logici ed argomentativi, non consegue alcuna grave od eccezionale ragione che giustifichi la compensazione delle spese del grado, in deroga all’art. 91 c.p.c..

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3000 a titolo di compensi professionali in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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